Pergolato, Tettoia o Pergotenda: quali differenze?
04/09/2018
Quando è possibile parlare di pergolato e quando di tettoia? A chiarire il contorni di una questione già affrontata parecchie volte dalla giustizia amministrativa ci ha pensato il Consiglio di Stato.
Pergolati e tettorie: la sentenza del Consiglio di Stato
Secondo la sentenza n. 5008 del 22 agosto 2018, un pergolato è una struttura che non richiede alcun titolo edilizio, realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, struttura soggetta al regime del permesso di costruire.
Il Consiglio di Stato, nella sua trattazione, è entrati anche nella definizione di pergotenda qualificandola come "mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile" con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.
Il caso di specie
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato a rigettato il ricorso di una precedente decisione di primo grado presentato dal proprietario di un immobile che aveva realizzato una struttura in legno di mq. 40 circa avente un’altezza che varia da mt. 2,50 a mt. 2,85 e copertura con teli plastificati realizzata sul terrazzo della sua abitazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel suo ricorso, l'appellante, tra le contestazioni meritevoli di evidenza, ha discusso:
- l’ordinanza impugnata in primo grado andava preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla data dell'effettuato sopraluogo e dell'acquisto della proprietà;
- il Tribunale non ha considerato che l’intervento è costituito dalla installazione di una struttura in legno, amovibile e aperta su tutti i lati, come tale non meritevole della sanzione demolitoria.
Serve la comunicazione dell'avvio del procedimento?
In riferimento al primo punto, il Consiglio di Stato ha ricordato che "l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un'ampia motivazione".
Di chi è la responsabilità dell'abuso edilizio?
In riferimento al secondo punto, col quale si lamentano il difetto di legittimazione e la irrilevanza urbanistica dell’opera, i giudici hanno dapprima specificato che:
- gli ordini di demolizione di costruzioni abusive prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato;
- tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi, rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio.
Pergolato, Gazebo, Veranda e Pergotenda: le definizioni
Da qui il Consiglio di Stato ha ricordato delle definizioni più volte ribadite (si veda ad esempio la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017) in riferimento alla natura delle opere realizzate, tratteggiando le varie fattispecie di pergolato, tettoia, gazebo, veranda e pergotenda.
Pergolato - Costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
Gazebo - Nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
Veranda - Realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire. A tale proposito deve essere ricordato che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita (nell’Allegato A) “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
Pergotenda – E’ qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.
Il regime di edilizia libera
Sull'argomento appare utile ricordare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante "Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” al quale è allegato il Glossario edilizia libera che contiene una tabella in cui sono individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
Tra queste viene previsto che sono soggette a regime di edilizia libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies) l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di:
- un pergolato di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- una tenda, una tenda a pergola, o una pergotenda, con copertura leggera di arredo.
Il problema principale, però, resta la definizione delle stesse nella realtà pratica fatta di uffici ed interpretazioni. Ricordiamo, infatti, che lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto con la sentenza 7 maggio 2018, n. 2715 in cui ha ammesso che la tettoia è un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza e che, quindi, l'amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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