Permesso di costruire in sanatoria: in caso di diniego obbligatorio illustrare presupposti di fatto e motivazioni giuridiche
12/04/2019
È illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria che non indichi i concreti elementi ostativi all'accoglimento della domanda.
Lo ha chiarito la Sezione Terza Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la Sentenza 6 marzo 2019, n. 3019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento di diniego di rilascio permesso di costruire in sanatoria.
I fatti
Il ricorso è stato presentato avverso un provvedimento dell'amministrazione comunale che ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata, ai sensi dell’art. 32, commi 25 ss. del decreto-legge n. 269/2003 (condono edilizio) convertito in legge n. 326/2003, con riferimento ad un’unità abitativa (piano terra e primo piano) situata all’interno di un edificio di maggior consistenza. L’intervento oggetto di sanatoria era consistito nel frazionamento e trasformazione di un magazzino agricolo in abitazione, con superficie utile residenziale pari a mq. 95.
La motivazione dell’atto di diniego ha richiamato il “parere istruttorio del tecnico istruttore, firmato e vistato”, tuttavia non allegato, ed ha concluso nel senso che “per la tipologia delle opere, i requisiti del richiedente e la consistenza volumetrica dell’intero edificio formato da n. 5 unità abitative sono in contrasto con quanto dettato dagli art. 2 e 3 della Legge Regionale n. 12 del 08.11.2004”.
La decisione del TAR
I giudici di primo grado hanno rilevato come nel caso di specie non è dato comprendere quali siano le specifiche ragioni di contrasto degli interventi abusivi con le pur richiamate norme della legge regionale n. 12 del 2004 i cui artt. 2 e 3, nell’individuare rispettivamente le “Opere abusive suscettibili di sanatoria” e le “Cause ostative alla sanatoria edilizia”. L’amministrazione avrebbe dovuto indicare, con la necessaria precisione, a quali di tali fattispecie potesse essere riferito il caso in questione, anziché limitarsi a rilevare l’esistenza di un generico contrasto con le richiamate disposizioni di legge, in modo da consentire di inquadrare i rilevanti connotati di fatto con la corrispondente norma di diritto. Generico è anche il richiamo, nell’atto, al “parere istruttorio” che gli uffici tecnici avrebbero reso, posto che tale richiamo non è corredato da alcuna indicazione, in punto di fatto, degli elementi specificamente considerati in detto parere né è assistito, come sarebbe stato doveroso a norma dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, dall’allegazione in copia del parere medesimo.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte rilevato che è illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di un accertamento di conformità che non indichi i concreti elementi ostativi all'accoglimento della domanda; l'amministrazione, infatti, ai sensi della norma generale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, è tenuta ad illustrare nel provvedimento i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sia al fine di rendere edotti i destinatari dell'attività amministrativa del percorso seguito per giungere alla predetta decisione, sia per consentire al giudice, eventualmente investito della questione, di sindacarne lo svolgimento e l'esito finale.
Con queste motivazioni il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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