Piani urbanistici operativi e pianificazione territoriale: la compatibilità ambientale dei progetti
22/07/2013
Compatibilità ambientale dei progetti con valore di piano
urbanistico operativo: non c'è contrasto con gli strumenti di
pianificazione territoriale previsti quando i profili del progetto
corrispondono prevalentemente a prescrizioni contenute nella
Valutazione di Impatto Ambientale e sono da considerarsi
quindi quale adempimento di un obbligo imposto per esigenze
ambientali.
Un parere che il Consiglio di Stato ha espresso nella sentenza n. 3466 del 25 giugno scorso, confermando quanto stabilito dal Tar Liguria con la sentenza di n. 48/2011, che respingeva l'appello del WWF presentato contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Economia, il Comune di Ventimiglia e la Regione Liguria, concernente l'approvazione di un progetto definitivo con valore di piano urbanistico operativo per la realizzazione di un nuovo porto turistico.
In particolare, l'associazione ambientalista aveva presentato ricorso in merito alla completezza dei pareri favorevoli dati sul progetto da parte della Provincia e della Capitaneria di Porto di Imperia, oltre che alla corrispondenza del progetto alle modifiche imposte in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, alla la legittimità del procedimento seguito, in applicazione del D.P.R. n. 509/1997 per la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e, infine, alla corrispondenza degli spazi commerciali alle previsioni del PUC.
Palazzo Spada ha però respinto l'appello e confermato invece la sentenza di primo grado in quanto il parere favorevole sul progetto espresso dall'amministrazione provinciale avrebbe avuto cura di investire tutti gli aspetti connessi alla difesa del territorio, come dimostrato dall'apprezzamento espresso per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del progetto, redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di V.I.A. regionale e della metodologia delle opere di messa in sicurezza.
I consiglieri hanno inoltre fatto notare come tutti i profili posti in evidenza con il ricorso abbiano costituito oggetto degli approfondimenti necessari in sede di V.I.A. Regionale, sottolineando come nel complesso iter il progetto abbia subito una rielaborazione, a seguito delle prime rilevate criticità sia sotto il profilo dei rischi geologici ed idrogeologici dell'area, suscettibile di dissesto, sia della presenza delle grotte marine e delle interazioni foranee. Per altro, il nuovo progetto, ulteriormente modificato ed integrato nella documentazione (riduzione dei volumi residenziali e commerciali, eliminazione della cantieristica navale e dimezzamento dei volumi destinati a parcheggio) e tutte le preoccupazioni del WWF Liguria sono state oggetto di approfonditi accertamenti da parte sia dell'amministrazione che del Ministero per i beni e le attività culturali, che si è espresso con chiare raccomandazioni in merito alle opere di difesa a mare, e al ripascimento della spiaggia.
Infine, di rilievo il parere sull'inammissibilità del ricorso in merito alla procedura seguita per la lesione dei principi comunitari e nazionali in materia di tutela della concorrenza: secondo il Consiglio di Stato, infatti, la legittimazione di una associazione ambientalista, è da riconoscere in relazione all'impugnazione di atti amministrativi che si considerino lesivi dei valori ambientali, paesistici, storici o artistici di un'area determinata ma non può estendersi - attesa l'assenza di lesione riconducibile, sotto tale profilo, alla sfera di interessi dell'associazione, quale indicata nello statuto - alla difesa di posizioni attinenti al diritto di concorrenza delle imprese.
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Un parere che il Consiglio di Stato ha espresso nella sentenza n. 3466 del 25 giugno scorso, confermando quanto stabilito dal Tar Liguria con la sentenza di n. 48/2011, che respingeva l'appello del WWF presentato contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Economia, il Comune di Ventimiglia e la Regione Liguria, concernente l'approvazione di un progetto definitivo con valore di piano urbanistico operativo per la realizzazione di un nuovo porto turistico.
In particolare, l'associazione ambientalista aveva presentato ricorso in merito alla completezza dei pareri favorevoli dati sul progetto da parte della Provincia e della Capitaneria di Porto di Imperia, oltre che alla corrispondenza del progetto alle modifiche imposte in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, alla la legittimità del procedimento seguito, in applicazione del D.P.R. n. 509/1997 per la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e, infine, alla corrispondenza degli spazi commerciali alle previsioni del PUC.
Palazzo Spada ha però respinto l'appello e confermato invece la sentenza di primo grado in quanto il parere favorevole sul progetto espresso dall'amministrazione provinciale avrebbe avuto cura di investire tutti gli aspetti connessi alla difesa del territorio, come dimostrato dall'apprezzamento espresso per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del progetto, redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di V.I.A. regionale e della metodologia delle opere di messa in sicurezza.
I consiglieri hanno inoltre fatto notare come tutti i profili posti in evidenza con il ricorso abbiano costituito oggetto degli approfondimenti necessari in sede di V.I.A. Regionale, sottolineando come nel complesso iter il progetto abbia subito una rielaborazione, a seguito delle prime rilevate criticità sia sotto il profilo dei rischi geologici ed idrogeologici dell'area, suscettibile di dissesto, sia della presenza delle grotte marine e delle interazioni foranee. Per altro, il nuovo progetto, ulteriormente modificato ed integrato nella documentazione (riduzione dei volumi residenziali e commerciali, eliminazione della cantieristica navale e dimezzamento dei volumi destinati a parcheggio) e tutte le preoccupazioni del WWF Liguria sono state oggetto di approfonditi accertamenti da parte sia dell'amministrazione che del Ministero per i beni e le attività culturali, che si è espresso con chiare raccomandazioni in merito alle opere di difesa a mare, e al ripascimento della spiaggia.
Infine, di rilievo il parere sull'inammissibilità del ricorso in merito alla procedura seguita per la lesione dei principi comunitari e nazionali in materia di tutela della concorrenza: secondo il Consiglio di Stato, infatti, la legittimazione di una associazione ambientalista, è da riconoscere in relazione all'impugnazione di atti amministrativi che si considerino lesivi dei valori ambientali, paesistici, storici o artistici di un'area determinata ma non può estendersi - attesa l'assenza di lesione riconducibile, sotto tale profilo, alla sfera di interessi dell'associazione, quale indicata nello statuto - alla difesa di posizioni attinenti al diritto di concorrenza delle imprese.
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