Piano Casa Molise, la portata derogatoria non si estende alle nuove costruzioni

22/09/2017

Gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di un manufatto ex novo sono fuori dalla portata applicativa e derogatoria della legge n. 30/2009 (Piano Casa Molise).

Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 12 settembre 2017, n. 293 della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise che ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una nota comunale che ha rigettato la richiesta di approvazione di un intervento costruttivo proposto dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2009 e s.m.i.

La questione oggetto del giudizio ruota intorno all’interpretazione dell’art. 18, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2015, n. 7 che ha modificato la legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 recante le disposizioni sul Piano Casa a mente del quale: “Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, i progetti relativi ai programmi costruttivi, di cui al comma 1 dell'articolo 6, e quelli di cui all'articolo 14, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge regionale n. 30/2009, presentati prima del 31 dicembre 2014, devono essere definiti applicando i medesimi articoli nella loro formulazione previgente. Per i medesimi progetti trova applicazione l'articolo 9 della legge regionale n. 30/2009, come modificata dalla presente legge”.

Tale disposizione è stata intesa dal Comune nella gravata delibera e nella nota pure impugnata nel senso che i progetti costruttivi da localizzare nelle aree perimetrate devono essere assoggettati alle disposizioni appena menzionate e agli atti applicativi delle stesse approvati con atti commissariali poi modificati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2011 che ha introdotto la necessità del lotto minimo di mq 10.000 per poter intraprendere l’attività edificatoria. Parte ricorrente ritiene che tali atti applicativi non costituiscano oggetto del richiamo di cui alla legge regionale n. 7/2015 appena menzionata, dovendosi limitare il riferimento ivi contenuto alle sole leggi indicate nel testo e non anche a provvedimenti limitativi di carattere secondario (quale è quello sul lotto minimo) che devono ritenersi derogati dallo stesso piano casa di cui alla legge regionale n. 30/2009.

Secondo i giudici di primo grado la legge n. 30/2009 contiene disposizioni di generale deroga alla disciplina edilizia solo con riguardo agli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di riqualificazione del patrimonio, secondo il paradigma descritto agli artt. 2 e 3 della medesima legge regionale n. 30/2009, rispettivamente riguardanti interventi su singole unità immobiliari ovvero per la riqualificazione del patrimonio esistente.

Rimangono fuori dalla portata applicativa e derogatoria della legge n. 30/2009 gli interventi edilizi che comportino la realizzazione di un manufatto ex novo; interventi che, non a caso, sono contemplati da una disposizione (l’art. 14, co. 1quinquies) di successiva introduzione e che si limita a consentire “l'edificazione di residenze nelle aree perimetrate ai sensi della legge n. 47/1985, come attuata dalle leggi regionali n. 17/1985 e n. 25/2004, con limite volumetrico territoriale di 0,5 mc/mq, fermi restando il rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968 e l'esclusione della monetizzazione contiene specifiche previsioni”.

La previsione appena citata, come notato anche dalla difesa comunale, non contiene un’espressa deroga riferita in generale ai limiti posti dalle disposizioni edilizie, come invece accade per gli interventi di cui ai citati art. 2 e 3 (ampliamenti e riqualificazioni di manufatti esistenti), con la conseguenza che nelle zone perimetrate rimangono applicabili gli standard urbanistici e le previsioni edilizie ordinariamente applicabili, salvo le deroghe espressamente previste nel ripetuto comma 1quinquies, non potendosi certo procedere ad un’interpretazione estensiva della portata derogatoria degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 30/2009 costituente previsione certamente eccezionale.

In definitiva, per precise scelte di natura politica non discriminatorie, in Molise la legge reg. 11 dicembre 2009, n. 30, recante le disposizioni sul Piano casa, contiene disposizioni di generale deroga alla disciplina edilizia solo con riguardo agli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di riqualificazione del patrimonio, ma non anche agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di un manufatto ex novo.

Gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di un manufatto ex novo sono contemplati dall’art. 14, comma 1 quinquies, introdotto dall’art. 61, comma 3, l. reg. 26 gennaio 2012, n. 2 (e successivamente, abrogato dall'art. 15, comma 3, l. reg. 14 aprile 2015, n. 7), che si limita a consentire “l'edificazione di residenze nelle aree perimetrate ai sensi della l. n. 47 del 1985, come attuata dalle leggi regionali n. 17 del 1985 e n. 25 del 2004, con limite volumetrico territoriale di 0,5 mc/mq, fermi restando il rispetto degli standard di cui al d.m. n. 1444 del 1968 e l'esclusione della monetizzazione contiene specifiche previsioni”. Tale previsione non contiene un’espressa deroga riferita in generale ai limiti posti dalle disposizioni edilizie, come invece accade per gli interventi previsti dagli  artt. 2 e 3 (ampliamenti e riqualificazioni di manufatti esistenti), con la conseguenza che nelle zone perimetrate rimangono applicabili gli standard urbanistici e le previsioni edilizie ordinariamente applicabili, salvo le deroghe espressamente previste nel citato comma 1 quinquies, non potendosi certo procedere ad un’interpretazione estensiva della portata derogatoria degli artt. 2 e 3 della l. reg. n. 30 del 2009 costituente previsione certamente eccezionale.

Ha ancora chiarito il Tar che tra le norme edilizie che devono quindi ritenersi applicabili ai nuovi interventi nelle aree perimetrate devono includersi anche le disposizioni comunali che, in attuazione della l. n. 47 del 1985, hanno disciplinato l’attività edificatoria nelle zone perimetrate, dovendosi quindi intendere il rinvio alle leggi regionali n. 17 del 1985 e n. 25 del 2004 come comprensivo anche dei piani di recupero, rimanendo altrimenti il richiamo immotivatamente limitato ad una parte della disciplina.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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