Presidenza Italiana del G7: Modificato l’articolo 7 del decreto-legge n. 243
10/02/2017
L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”. Nel corso dell’esame sono state approvate numerose modifiche ed, in particolare, è stato modificato il testo dell’articolo 7 contenente le modalità di affidamento degli appalti per gli interventi connessi al G7 che si terrà nel prossimo mese di maggio a Taormina; nella nuova versione è prevista l’applicazione della procedura negoziata senza bando di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016. Con le modifiche introdotte al citato articolo 7 è previsto che è possibile applicare tale procedura negoziata soltanto sulla base di una motivazione che specifici, per ogni intervento, le ragioni di urgenza e la necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività della strutture a supporto della medesima Presidenza italiana del G7.
Il testo del comma 1 dell’articolo 7 prima delle modifiche introdotte dalla Camera del Deputati era il seguente:
“1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l’applicazione motivata della procedura di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell’ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Quello modificato dalla Camera dei deputati è adesso il seguente:
“1. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all’ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l’operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7.”
Il decreto legge, che passa ora alla seconda lettura del Senato, scade il 28 febbraio p.v.
In allegato il testo del decreto-legge così come modificato dalla Camera dei Deputati ed il testo a fronte dell’articolo 7.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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