Prestazione energetica edifici, integrazione alle disposizioni della Regione Emilia Romagna
26/03/2015
La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha integrato le
disposizioni contenute nella deliberazione n.1577 del 13 ottobre
2014, che riguarda la scadenza degli obblighi
d'installazione d'impianti di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione. Nello
specifico è stata introdotta esplicitamente la modifica del punto
riportante la scadenza della soglia del 35% del limite minimo di
copertura del fabbisogno di energia con fonti energetiche
rinnovabili, sostituendo le parole "fino al 31 dicembre 2014" con
le parole "fino al 31 dicembre 2016", in modo da evitare qualsiasi
ambiguità interpretativa e applicativa in merito all'entrata in
vigore della soglia del 50% a partire dal 1° gennaio 2017, come già
deliberato, rimanendo in vigore fino a tale data la soglia del
35%.
Con la deliberazione del 13 ottobre 2014 si era deciso di deliberare lo slittamento al 1° gennaio 2017 della decorrenza dello step che prevede l'incremento dal 35% al 50% del limite minimo di copertura del fabbisogno con fonti energetiche rinnovabili, che la disposizione precedentemente in vigore indicava al 1° gennaio 2015. A causa di un mero errore redazionale, non si era provveduto a modificare nel contempo il testo del precedente punto, che stabilisce appunto la soglia di rispetto del 35% per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2014: in base ad una lettura pedissequa del testo, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016.
© Riproduzione riservata
Con la deliberazione del 13 ottobre 2014 si era deciso di deliberare lo slittamento al 1° gennaio 2017 della decorrenza dello step che prevede l'incremento dal 35% al 50% del limite minimo di copertura del fabbisogno con fonti energetiche rinnovabili, che la disposizione precedentemente in vigore indicava al 1° gennaio 2015. A causa di un mero errore redazionale, non si era provveduto a modificare nel contempo il testo del precedente punto, che stabilisce appunto la soglia di rispetto del 35% per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2014: in base ad una lettura pedissequa del testo, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016.
Fonte: Regione Emilia-Romagna
© Riproduzione riservata