Prestazione energetica in edilizia ed efficienza energetica: il decreto legislativo comincia il suo iter di approvazione
di Gianluca Oreto - 07/02/2020
Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2020, è stato sottoposto a parere del Senato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 30 maggio 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Le Commissioni parlamentari a cui è stato assegnato lo schema di decreto legislativo avranno tempo fino all'11 marzo 2020 per formulare il loro parere.
La struttura del nuovo decreto legislativo sulla prestazione energetica in edilizia e sull'efficienza energetica
Lo schema di decreto legislativo è composto da 18 articoli che modificano puntualmente il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e un articolo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia):
Capo I - Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
- Art. 1 - Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005
- Art. 2 - Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005
- Art. 3 - Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni
- Art. 4 - Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento
- Art. 5 - Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine
- Art. 6 - Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
- Art. 7 - Modifiche all'art. 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato
- Art. 8 - Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
- Art. 9 - Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
- Art. 10 - Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
- Art. 11 - Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
- Art. 12 - Modifiche all'art. 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali
- Art. 13 - Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
- Art. 14 - Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza
Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
- Art. 15 - Modifiche all'allegato A
Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- Art. 16 - Regolamenti edilizi comunali
Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali
- Art. 17 - Abrogazioni
- Art. 18 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
Le modifiche al regime dell'Attestato di Prestazione Energetica
Viene prevista la sostituzione all'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 del comma 3 con il seguente:
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a
registrazione è inserita apposita clausola con la quale
l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli
edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere
altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di
singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o
allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in
solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro
4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e,
se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta
alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta
comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia
dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque
giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono
svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di
uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle
Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento
sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689 L'Agenzia
delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle
informazioni disponibili acquisite con la registrazione del sistema
informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle
rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette , in via telematica, alla
regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la
contestazione della violazione.
Regolamenti edilizie comunali da modificare
L’articolo 16 dello schema di provvedimento prevede che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, i comuni debbano adeguare i loro regolamenti edilizi di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, prevedendo che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, siano rispettati i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
In allegato lo schema di provvedimento unitamente alla Relazione illustrativa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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