Prestazioni Gratuite, Mannanici (Federarchitetti): sentenza Consiglio di Stato lascia sgomenti i liberi professionisti

06/10/2017

Via libera alle prestazioni gratuite per i professionisti (leggi articolo). La sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017, ribaltando il dispositivo di primo grado della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016), ha, infatti, dichiarato la legittimità del bando pubblicato dal Comune di Catanzaro per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) con un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro.

La sentenza è già stata commentata duramente da CNAPPC, CNI, Inarsind, OICE e Inarcassa. Abbiamo chiesto un commento anche a Federarchitetti che sulla vicenda era già stato molto esaustivo con una nota di Michele Cristaudo, Presidente della Sezione di Catania, che ci ha illuminato sui riferimenti giuridici che regolano questa tipologia di rapporti, da lui definiti di "abominevole specie" (leggi articolo).

Riceviamo adesso il commento del Segretario Nazionale, arch. Maurizio Mannanici, che riportiamo di seguito integralmente.

Il commento di Federarchitetti

"La grave vicenda del Comune di Catanzaro e del suo dirigente tecnico arch. Giuseppe Lonetti continua ad avvelenare le sempre più torbide acque del rapporto tra le amministrazioni pubbliche, l’interpretazione giuridica ed il lavoro dei professionisti.

Sulla gratuità delle prestazioni per soggetti pubblici ne erano già stati precisati i limiti perversi in un articolo di Federarchitetti Sicilia a firma di Michele Cristaudo, pubblicato il 25 febbraio 2016 sul sito lavoripubblici.it (leggi articolo).

Oggi, dopo una sentenza approfondita e argomentata dal Tar Calabria, che configurava l’incarico professionale gratuito atipico e non rispettoso della normativa sui lavori pubblici, arriva la sentenza contraria del Consiglio di Stato che invece ritiene la gratuità ammissibile per gli affidamenti della pubblica amministrazione e ne giustifica le delibere.

Questa sentenza lascia sgomenti i liberi professionisti.

Il Consiglio di Stato, infatti, si contrappone all’analisi del DL 50/2016, condotta, invece, con molta precisione dal Tar, ed anche ad alcuni pilastri del nostro ordinamento, dall'art. 36 della Costituzione (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa) fino all’art. 783 del codice civile che delimita le donazioni al modico valore.

Nel caso specifico si tratta dell’incarico per “l’elaborazione, stesura e redazione integrale del Piano Strutturale del Comune di Catanzaro” (90.000 abitanti in città e 365.000 in provincia), di tutte le norme correlate, compreso il regolamento edilizio e la necessaria “Valutazione Ambientale Strategica” (compreso tutti gli apporti professionali e specialistici connessi). Un progetto, quindi, di notevole importanza professionale con forti refluenze sulla qualità della città e della vita dei cittadini.  

La sentenza conduce verso percorsi oscuri per la dignità del lavoro della libera professione.

Apre, per esempio, la strada al dubbio che, per alcuni, la parcella per la redazione dei Piani possa essere la parte meno rilevante di questo tipo di incarico. Se così fosse, e su questo si deve chiedere una attenta vigilanza da tutti gli organi preposti, una tale aberrante sentenza amministrativa rischia di spingere la parte più fragile del mondo professionale sulla via perversa della corruzione.

Ma non solo. Questa sentenza potrà, tra l’altro, sostenere anche la deplorevole prassi di donare, anche di propria iniziativa, la progettazione di opere pubbliche da parte di soggetti non disinteressati ma in cerca di acquisire altre commesse di lavoro, con sotterranee forme di baratto che aggirano in questa maniera le leggi che governano la progettazione di opere pubbliche.

Uno dei rischi principali è ledere proprio il principio della par condicio, che, invece, il CdS sostiene sia difesa quando afferma che “la ratio del mercato, di garanzia della serietà dell’offerta e di affidabilità dell’offerente, può essere ragionevolmente assicurata da altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari, potenzialmente derivanti dal contratto.”

Ma, per contro, a fronte dei notevoli costi necessari a supportare questa tipo di attività professionale, possiamo certamente affermare che, quell’utilità vagheggiata dalla sentenza, che “si sposta su leciti elementi immateriali inerenti il fatto stesso del divenire ed apparire esecutore, evidentemente diligente, della prestazione richiesta dall’Amministrazione”, può essere appetibile solo a due tipologie di studi professionali, o quella peggiore di cui sopra (corrotta o corruttibile) o quella i cui soggetti ritengono di avvalersi di benefici collaterali, di cui la (cattiva) urbanistica può essere percorso facile e conducente. 

Non è una sentenza che passerà inosservata. Sarà necessario contrastarla e, per farlo, occorrerà far fronte comune non solo nella nostra categoria di architetti e ingegneri liberi professionisti, ma anche in quella delle altre attività professionali, sia tecniche che amministrative.

Ad essa ed ai principi deleteri che sottende sarà utile che si oppongano anche i sindacati dei lavoratori, i quali potranno dimostrare di difendere il lavoro in generale e quello di migliaia di dipendenti degli studi professionali, messo in crisi da queste derive interpretative, così come i singoli partiti, cui tocca dimostrare di tenere nella giusta considerazione il valore del lavoro di tutti i cittadini, professionisti compresi".

Ringraziamo l'arch. Maurizio Mannanici per il prezioso contributo e vi invitiamo ad esprimere il vostro punto di vista tra i commenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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