Prevenzione Incendi: Da oggi in vigore la nuova modulistica
27/11/2012
Da oggi, come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 7
agosto 2012, per la presentazione delle istanze ai Vigili del
Fuoco sarà necessario utilizzare la nuova modulistica che va a
sostituire quella definita dal decreto del Ministro dell'Interno 4
maggio 1998.
La nuova modulistica è stata definita con Decreto Dirigenziale del DCPST (Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica) del Ministero dell'Interno 31 ottobre 2012, n. 200 recante appunto "Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012".
Ricordiamo che il 7 ottobre 2011 era entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e che nell'articolo 2, comma 7 dello stesso era prevista, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione, da allegare, sarebbero state disciplinate con successivo decreto del Ministro dell'Interno.
Nel DPR n. 151/2011 contenente il nuovo Regolamento, all'articolo 11, comma 1 era, poi, previsto un periodo transitorio ed era precisato che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998 recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Il regolamento n. 151/2011, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Riportiamo di seguito tutta la modulistica di prevenzione incendi valida a partire dal prossimo 27 novembre.
© Riproduzione riservata
La nuova modulistica è stata definita con Decreto Dirigenziale del DCPST (Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica) del Ministero dell'Interno 31 ottobre 2012, n. 200 recante appunto "Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012".
Ricordiamo che il 7 ottobre 2011 era entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e che nell'articolo 2, comma 7 dello stesso era prevista, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione, da allegare, sarebbero state disciplinate con successivo decreto del Ministro dell'Interno.
Nel DPR n. 151/2011 contenente il nuovo Regolamento, all'articolo 11, comma 1 era, poi, previsto un periodo transitorio ed era precisato che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998 recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Il regolamento n. 151/2011, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Riportiamo di seguito tutta la modulistica di prevenzione incendi valida a partire dal prossimo 27 novembre.
Valutazione dei progetti | ||
Richiesta di esame del Progetto | ||
Segnalazione Certificata di Inizio Attività | ||
S.C.I.A. | ||
|
Asseverazione per S.C.I.A. | |
S.C.I.A. G.P.L. | ||
|
Asseverazione per S.C.I.A. G.P.L. | |
Rinnovo periodico di conformità antincendio | ||
Attestato di rinnovo periodico | ||
Asseverazione per rinnovo periodico | ||
|
Attestato di rinnovo periodico G.P.L. | |
|
Asseverazione per rinnovo periodico G.P.L. | |
Domanda di deroga | ||
|
Richiesta di Deroga | |
Nulla Osta di Fattibilità | ||
|
Richiesta del Nulla Osta di Fattibilità | |
Verifiche in corso d'opera | ||
|
Richiesta di Verifica in corso d'opera | |
Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti /elementi costruttivi in opera | ||
|
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto | |
|
Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto | |
Dichiarazione inerente i prodotti impiegati | ||
|
PIN 7_2012 voltura | |
|
PIN 2.7.gpl_2012_dichiarazione | |
|
PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio |
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
- Tag: