Prevenzione Rischio sismico: In Gazzetta l'Ordinanza con i contributi per il 2012
06/03/2013
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013 è stata
pubblicata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
civile n. 52 che disciplina i contributi per gli interventi
di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della
legge 77 del 24 giugno 2009, relativamente ai fondi disponibili per
l'annualità 2012.
Il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull'intero territorio nazionale. L'attuazione dell'art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero, ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, dopo l'emanazione della legge 100/2012 di modifica della legge 225/1992).
L'ocdpc n. 52 - in modo simile all'opcm n. 3907 del 13 dicembre 2010, e all'opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012 - regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull'edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.
Con l'Ordinanza viene stanziata per il 2012 una quota pari a 195,6 milioni di euro ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell'ambito territoriale, per:
Il Dipartimento della Protezione civile ricorda che "A partire da questa annualità, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l'Emergenza-CLE dell'insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto. " e ricorda anche che "Gli interventi previsti dall'ocdpc n. 52, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile. "
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Il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull'intero territorio nazionale. L'attuazione dell'art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (ovvero, ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, dopo l'emanazione della legge 100/2012 di modifica della legge 225/1992).
L'ocdpc n. 52 - in modo simile all'opcm n. 3907 del 13 dicembre 2010, e all'opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012 - regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull'edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.
Con l'Ordinanza viene stanziata per il 2012 una quota pari a 195,6 milioni di euro ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell'ambito territoriale, per:
- a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di euro);
- b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
- c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
- d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di euro).
Il Dipartimento della Protezione civile ricorda che "A partire da questa annualità, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l'Emergenza-CLE dell'insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto. " e ricorda anche che "Gli interventi previsti dall'ocdpc n. 52, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile. "
A cura di Gabriele
Bivona
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