Prevenzione incendi: Il Consiglio dei Ministri approva un nuovo Regolamento con semplificazioni per le PMI
25/07/2011
Il Consiglio dei Ministri venerdì scorso 22 luglioha approvato su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, Renato Brunetta, per la semplificazione
normativa, Roberto Calderoni, e dello sviluppo economico,
Paolo Romani un regolamento per la semplificazione di
procedimenti in materia di prevenzione incendi che gravano
sulle imprese.
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal decreto- legge n.78 del 2010, teso a dare un contributo al rilancio del sistema produttivo attraverso la riduzione, laddove possibile, degli oneri amministrativi mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri senza alcuna modifica.
Il regolamento sarà applicabile alle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 ma non può essere applicato alle attività industriali a rischio di incidente rilevante per le quali rimane l'obbligo della presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto n. 334/99.
Con le norme in vigore, le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie (A, B, C), a seconda delle percentuali di rischio e in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Nel dettaglio gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Le attività di tipo A (a basso rischio) sono quelle che non provocano rischi significativi, quelle di tipo B sono attività con rischio medio mentre le attività che rientrano nella categoria C sono quelle definite ad alto rischio.
Nel caso di attività a basso rischio (A) non è più necessario il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con tempi che diventeranno certi e non aleatori per tutte le imprese con la precisazione che i controlli saranno effettuati a campione successivamente all’inizio dell’attività.
Nel caso, invece, di attività a medio rischio (B) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni con la precisazione che, anche in questo caso, i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni.
Nel caso, per ultimo, di attività ad alto rischio (C) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni con la precisazione che, anche in questo caso, i controlli successivi saranno effettuati per tutti e non a campione entro 60 giorni.
Anche per le attività a medio rischio e ad alto rischio sarà possibile utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e, comunque, le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell'Interno.
Il regolamento dovrà prevedere anche il rinnovo periodico ogni 5 anni della conformità antincendio, attraverso una dichiarazione del titolare delle attività (da inviare soltanto ai Vigili del fuoco) che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, corredata da documentazione tecnica.
© Riproduzione riservata
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal decreto- legge n.78 del 2010, teso a dare un contributo al rilancio del sistema produttivo attraverso la riduzione, laddove possibile, degli oneri amministrativi mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri senza alcuna modifica.
Il regolamento sarà applicabile alle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 ma non può essere applicato alle attività industriali a rischio di incidente rilevante per le quali rimane l'obbligo della presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto n. 334/99.
Con le norme in vigore, le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie (A, B, C), a seconda delle percentuali di rischio e in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Nel dettaglio gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Le attività di tipo A (a basso rischio) sono quelle che non provocano rischi significativi, quelle di tipo B sono attività con rischio medio mentre le attività che rientrano nella categoria C sono quelle definite ad alto rischio.
Nel caso di attività a basso rischio (A) non è più necessario il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con tempi che diventeranno certi e non aleatori per tutte le imprese con la precisazione che i controlli saranno effettuati a campione successivamente all’inizio dell’attività.
Nel caso, invece, di attività a medio rischio (B) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni con la precisazione che, anche in questo caso, i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni.
Nel caso, per ultimo, di attività ad alto rischio (C) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni con la precisazione che, anche in questo caso, i controlli successivi saranno effettuati per tutti e non a campione entro 60 giorni.
Anche per le attività a medio rischio e ad alto rischio sarà possibile utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e, comunque, le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell'Interno.
Il regolamento dovrà prevedere anche il rinnovo periodico ogni 5 anni della conformità antincendio, attraverso una dichiarazione del titolare delle attività (da inviare soltanto ai Vigili del fuoco) che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, corredata da documentazione tecnica.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
- Tag: