Prevenzione incendi: Sulla Gazzetta ufficiale nuove modalità di presentazione delle istanze
30/08/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 201 di ieri 29 agosto è stato
pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto
2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".
Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco", adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998 ed entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 27 novembre prossimo.
Il provvedimento consta di 11 articoli così rubricati:
Nel DPR n. 151/2011 contenente il nuovo Regolamento, all'articolo 11, comma 1 era, poi, previsto un periodo transitorio ed era precisato che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998 recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Il regolamento n. 151/2011, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
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Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco", adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998 ed entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 27 novembre prossimo.
Il provvedimento consta di 11 articoli così rubricati:
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 3 - Istanza di valutazione dei progetti
- Art. 4 - Segnalazione certificati di inizio attività
- Art. 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
- Art. 6 - Istanza di deroga
- Art. 7 - Istanza di nulla osta di fattibilità
- Art. 8 - Istanza di verifiche in corso d’opera
- Art. 9 - Voltura
- Art. 10 - Modalità di presentazione delle istanze
- Art. 11 - Disposizioni finali e abrogazioni
- Allegato I – Documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione dei progetti
- Allegato II – Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività
- Allegato III – Tabella di classificazione delle attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
- Allegato IV – Modifiche ad attività esistenti
Nel DPR n. 151/2011 contenente il nuovo Regolamento, all'articolo 11, comma 1 era, poi, previsto un periodo transitorio ed era precisato che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998 recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Il regolamento n. 151/2011, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
A cura di Gabriele
Bivona
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