Prevenzione incendi e Fotovoltaico: Nuova guida dei Vigili del Fuoco
23/02/2012
Con nota prot. 1324 del 7 febbraio scorso, il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
ha inviato alle Direzioni Regionali/Interregionali e ai Comandi
Provinciali dei Vigili de Fuoco una nota con cui viene trasmessa la
nuova Guida 2012 per l’installazione degli impianti
fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
La guida, che è stata redatta da un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore elettrico ed approvata recentemente dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.), recepisce icontenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a normadell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici. La nuova guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010.
In verità gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 ma l'installazione di un impianto fotovoltaico, in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio e, pertanto, l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.
L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per ilfabbricato servito, in termini di:
Rientrano, nel campo di applicazione della nuova guida, gli impianti con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500V.
Nella guida sono, dettagliatamente trattati:
Ricordiamo che per gli impianti fotovoltaici posti in funzione prima dell'entrata in vigore della nuova guida 2012 ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, sono richiesti, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011.
ln generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
La guida è completata dall'allegato I in cui sono riportate le definizioni, ricavate dalle vigenti norme e guide di settore, cui si fa riferimento nella guida stessa.
© Riproduzione riservata
La guida, che è stata redatta da un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore elettrico ed approvata recentemente dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.), recepisce icontenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a normadell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici. La nuova guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010.
In verità gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 ma l'installazione di un impianto fotovoltaico, in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio e, pertanto, l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.
L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per ilfabbricato servito, in termini di:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).
Rientrano, nel campo di applicazione della nuova guida, gli impianti con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500V.
Nella guida sono, dettagliatamente trattati:
- campo di applicazione;
- requisiti tecnici;
- documentazione;
- verifiche;
- segnaletica di sicurezza;
- salvaguardia degli operatori VV.F.;
- impianti esistenti.
Ricordiamo che per gli impianti fotovoltaici posti in funzione prima dell'entrata in vigore della nuova guida 2012 ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, sono richiesti, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011.
ln generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche riportate nella nuova guida 2012.
La guida è completata dall'allegato I in cui sono riportate le definizioni, ricavate dalle vigenti norme e guide di settore, cui si fa riferimento nella guida stessa.
A cura di Gabriele
Bivona
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