Prevenzione incendi e Fotovoltaico: dai Vigili del Fuoco chiarimenti sulla Guida 2012

17/05/2012

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha inviato alle Direzioni Regionali/Interregionali e ai Comandi Provinciali dei Vigili de Fuoco la nota 4 maggio 2012, prot. 6334 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012" pubblicata lo scorso 7 febbraio con nota prot. 1324 (leggi news).

In particolare, il chiarimento dei Vigili del Fuoco è stato reso necessario dalle numerose richieste di chiarimento pervenute da parte delle strutture periferiche del Corpo, dalle associazioni di categoria e dai liberi professionisti. In funzione di queste richieste, la nota dei Vigili del Fuoco ha, innanzitutto, chiarito che la "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012" rappresenta uno strumento di indirizzo non limitativo delle scelte progettuali e individua alcune soluzioni utili al perseguimento degli obietti di sicurezza indicati nell'allegato I, punto 2 al Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011. Altre soluzioni possono essere individuate mediante lo strumento della valutazione dei rischi.

La nota dei vigili del fuoco è strutturata in modo da fornire un chiarimento puntuale ai singoli punti della guida. Segnaliamo i seguenti:
  • in riferimento al punto della premessa in cui si afferma che l'installazione dell'impianto fotovoltaico può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio incendio, la nota chiarisce che nel valutare tale aggravio devono essere considerati i seguenti aspetti:
    • interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
    • modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
    • sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
    • sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.
  • per ciò che attiene al punto della premessa che afferma che l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n.151 del 1 agosto 201, la nota afferma che qualora dalla valutazione emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti della/e attività soggette, dovranno essere assolti i seguenti adempimenti riferiti al DPR n. 151/2011:
    • per le attività di categoria A - Presentazione di SCIA a lavori ultimati;
    • per le attività di categoria B e C - Presentazione del progetto ai fini della valutazione e SCIA a lavori ultimati.
    Qualora dalla valutazione non emerga un aggravio , dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della SCIA. In tal caso e senza preventiva approvazione del progetto, la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione del rischio. Il corrispettivo da pagare, ai sensi del DPR n. 151/2011, sarà quello relativo all'attività principale rispetto alla quale l'impianto FV è "a servizio".

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A cura di Ilenia Cicirello


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