Prevenzione incendi: la nuova modulistica dei Vigili del Fuoco

07/03/2016

L'entrata in vigore del decreto attuativo del D.P.R. n. 151/2011 (costituito dal Decreto 7 agosto 2012, in vigore dal 27 novembre dello stesso anno) ha comportato un riordino generale della modulistica di prevenzione incendi, per l'occasione denominata "Modulistica 2012". Questa, in sostanza, ha riproposto - riadattandoli, aggiornati ai nuovi riferimenti normativi o modificati in virtù delle novità introdotte - quelli che erano i modelli "2008" e "2011".

La modulistica "PIN 2012" è rimasta in vigore per circa un anno e mezzo, fino al 30 aprile 2014, quando ne è stata disposta la parziale sostituzione con dei nuovi moduli, recanti lievi modifiche ed integrazioni, pur mantenendone sostanzialmente inalterati i contenuti.

L'introduzione della nuova modulistica di prevenzione incendi "PIN 2014", come del resto specificato nell'art. 11, comma 2 del Decreto 7 agosto 2012, è stata disposta da apposito decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica. Nella fattispecie, il Decreto DCPST n. 252 del 10 aprile 2014, diffuso alle Direzioni Regionali e ai Comandi Provinciali VV.F., oltreché ai Consigli Nazionali delle varie categorie di Professionisti abilitati alle certificazioni in materia di prevenzione incendi tramite la Nota prot. 4849 dell'11 aprile 2014, prevede la parziale modifica ed integrazione di alcuni dei modelli PIN per la presentazione delle segnalazioni, delle asseverazioni e delle certificazioni.

La modulistica attualmente utilizzabile per i procedimenti di prevenzione incendi è costituita dai seguenti modelli, alcuni dei quali datati 2012 e 2014:

  • Mod. PIN 1-2012: Richiesta di Valutazione Progetto
  • Mod. PIN 2-2014: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
  • Mod. PIN 2.1-2014: Asseverazione per SCIA
  • Mod. PIN 3-2014: Attestazione di Rinnovo Periodico
  • Mod. PIN 3.1-2014: Asseverazione per Rinnovo
  • Mod. PIN 4-2012: Richiesta di Deroga
  • Mod. PIN 5-2012: Richiesta del Nulla Osta di Fattibilità
  • Mod. PIN 6-2012: Richiesta di Verifica in Corso d'Opera
  • Mod. PIN 7-2012: Dichiarazione per Voltura

Prevenzione Incendi
Progettazione, modulistica ed esempi

Vai alla scheda tecnica

A questi modelli va aggiunta la modulistica (le dichiarazioni e le certificazioni rese da un professionista antincendio e, nel caso della dichiarazione di corretta installazione di un impianto non ricadente nel campo di applicazione del Decreto n. 37/2008, dall'installatore) che deve essere consegnata unitamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Questa, anche nella più recente versione "2014", fondamentalmente è una riproposizione, riadattata e rivista, della già ben nota modulistica "2008":

  • Mod. PIN 2.2-2012_CERT.REI: Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera
  • Mod. PIN 2.3-2014_DICH.PROD: Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco
  • Mod. PIN 2.4-2012_DICH.IMP: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)
  • Mod. PIN 2.5-2014_CERT.IMP: Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
  • Mod. PIN 2.6-2012: Dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio

Apposita modulistica è stata poi predisposta per i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ e non a servizio di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (Attività n. 4.3.A dell'elenco di cui all'Allegato III al Decreto 7 agosto 2012).

Si hanno, pertanto, i seguenti modelli specifici:

  • Mod. PIN 2_GPL_2014: SCIA Deposito GPL
  • Mod. PIN 2.1_GPL_2014: Attestazione di Conformità
  • Mod. PIN 2.7_GPL_2012: Dichiarazione di installazione di serbatoio per GPL
  • Mod. PIN 3_GPL_2014: Attestazione di Rinnovo Periodico GPL
  • Mod. PIN 3.1_GPL_2012: Dichiarazione per Rinnovo

Il modello PIN 1-2012 (Istanza di Valutazione Progetto)

L'articolo 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 prescrive che i titolari delle attività di categorie B e C di cui all'allegato I devono presentare al comando territorialmente competente un'istanza di valutazione del progetto nei seguenti casi:

  • Nuovi impianti o costruzioni;
  • Modifiche da apportare ad attività esistenti, se queste comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

La richiesta viene effettuata compilando il modello PIN 1-2012, che è costituito sostanzialmente da tre sezioni:

Sezione 1)

  • Dati del richiedente (dati anagrafici, residenza, dati societari, qualifica rivestita, ecc.);
  • Individuazione dell'intervento (tipologia: nuovo insediamento o modifica di attività esistente, tipologia di attività e sua ubicazione, individuazione dell'attività ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011);
  • Dati del tecnico incaricato (dati anagrafici, estremi dell'iscrizione all'albo professionale, recapiti).

Sezione 2)

  • Informazioni generali sull'attività principale e su quelle secondarie eventualmente presenti;
  • Indicazioni relative al tipo di intervento da realizzare;
  • Elenco della documentazione tecnica allegata.

Sezione 3)

  • Distinta di versamento (da compilare indicando gli estremi della ricevuta di versamento e la suddivisione dell'importo versato nel caso di più attività soggette);
  • Spazio riservato per la delega.

Gli allegati tecnici da presentare unitamente al modello (da redigere in duplice copia originale, di cui una con apposta marca da bollo da € 16,00) sono:

  • Relazione tecnica (in duplice copia) a firma di tecnico abilitato;
  • Elaborati grafici (in duplice copia) a firma di tecnico abilitato;
  • Attestazione del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Sezione territorialmente competente della Tesoreria Provinciale dello Stato.

Se la consegna della documentazione viene effettuata da persona diversa dal titolare dell'attività, si dovrà provvedere a compilare lo spazio riservato alla delega, fornendo le generalità del delegato (di cui si dovrà consegnare anche copia di un documento di identità in corso di validità).

Nel caso di invio per posta, l'istanza dovrà invece essere corredata di una copia di documento in corso di validità del titolare richiedente.

Qualora il Comando dovesse ritenere incompleta o non corretta la documentazione presentata, il titolare sarà invitato, entro 30 giorni, a produrre la documentazione integrativa richiesta.

Una volta ottenuta la documentazione completa, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco provvede al rilascio del parere entro 60 giorni.

In caso di parere non favorevole, la procedura prevede che il titolare dell'attività sia informato, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per mezzo di una comunicazione (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) in cui vengono elencate le motivazioni per cui la domanda non può essere accolta. Contestualmente, il titolare dell'attività viene invitato a produrre, nel termine di 10 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di preavviso di rigetto, osservazioni e documenti che possano fornire chiarimenti in merito ai motivi ostativi.

La consegna della documentazione, di fatto, azzera i termini del procedimento, dal momento che il Comando ritorna a pronunciarsi entro 60 giorni a partire dal ricevimento dei documenti integrativi.

Il modello PIN 2-2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

La SCIA viene presentata per mezzo della compilazione, da parte del titolare dell'attività, del modello PIN 2-2014, corredato da una serie di allegati tecnici, tra i quali figurano asseverazioni, dichiarazioni e certificazioni redatte da parte del professionista incaricato e dei titolari delle imprese installatrici degli impianti.

La compilazione del modello PIN 2, di per sé, non presenta alcuna difficoltà, mentre (come vedremo nel capitolo seguente) la redazione e la gestione dei suoi allegati tecnici può risultare più complessa e laboriosa, in ragione dell'elevato numero dei documenti e degli elaborati da produrre non solo da parte del professionista, ma anche degli installatori, dei fornitori dei prodotti e dei fabbricanti degli stessi.

Dopo l'inserimento dei dati del titolare (o del legale rappresentante nel caso in cui il titolare sia una società), tra i quali è richiesto un indirizzo di posta elettronica certificata, occorre specificare alcune indicazioni:

  • i riferimenti (n. di protocollo e data) dell'istanza di valutazione progetto precedentemente presentata (limitatamente alle attività di categoria B e C);
  • se la SCIA riguarda una nuova attività di categoria A. In questo caso, tra gli allegati deve essere presente anche la documentazione tecnica (relazione tecnica, elaborati grafici) dimostrante il rispetto della conformità antincendio di quanto realizzato;
  • se la SCIA riguarda modifiche di cui all'art. 4, comma 6 del D.P.R. n. 151/2011 che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (modifiche riguardanti lavorazioni o strutture, cambi di destinazione d'uso dei locali, variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti e/o nei depositi).

La compilazione della SCIA necessita, infine, delle indicazioni relative all'indirizzo presso il quale sarà conservato il fascicolo contenente la documentazione tecnica che non deve essere consegnata al Comando (ma che dovrà essere comunque mantenuta a disposizione in caso di eventuali controlli da parte delle autorità competenti) e gli estremi del versamento effettuato. Oltre allo spazio per la firma, sono infine presenti due campi facoltativi, uno per l'indicazione di un ulteriore indirizzo per l'invio delle comunicazioni ed uno per la delega.

Il modello PIN 2.1-2014 (Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio)

Il tecnico abilitato, attraverso la compilazione del modello PIN 2.1, assevera:

  • la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi;
  • la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti preventivamente approvati (limitatamente alle attività di categorie B e C), anche nel caso di modifiche non comportanti aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendi.

Il modello è suddiviso in due sezioni, di cui la prima (costituita dalla prima pagina del modello) è rappresentata dall'asseverazione del professionista, mentre la seconda (pagine 2 e 3 del modello) è una distinta della documentazione allegata (Certificazioni e Dichiarazioni redatte sulla modulistica oggetto del capitolo successivo) relativamente ai materiali impiegati e agli impianti e alle opere realizzate.

Il modello, da consegnare in duplice copia, andrà corredato da due firme e due timbri da apporre in corrispondenza della parte conclusiva delle due sezioni precedentemente citate.

È importante notare come il tecnico abilitato, contestualmente all'asseverazione, dichiari di aver "valutato le normative tecniche di prevenzione incendi", "preso visione della documentazione tecnica", "effettuato sopralluoghi e verifiche" e di aver visualizzato e verificato la completezza delle certificazioni e delle dichiarazioni elencate nella distinta.

Ciò comporta un'assunzione di responsabilità da parte del tecnico, in particolar modo se egli non coincide con una delle figure quali il progettista delle opere realizzate o il Direttore dei Lavori. In questo modo, soprattutto per le attività a rischio basso (per cui non è richiesta la fase di valutazione preliminare del progetto), il legislatore ha ritenuto opportuno affidare maggiori responsabilità al professionista, lasciando ai Comandi i soli compiti di controllo della documentazione ricevuta, oltre a quello di vigilanza, che si attua per mezzo dei sopralluoghi tecnici (anche con modalità "a campione") finalizzati alla verifica di quanto contenuto nell'asseverazione.

Il modello PIN 3-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)

Il panorama normativo vigente prevede, proseguendo la strada già intrapresa in precedenza, che la sussistenza della conformità antincendio sia periodicamente rinnovabile, come espressamente indicato nell'articolo 5 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, per mezzo di un'Attestazione di rinnovo periodico a firma del titolare dell'attività.

L'articolo 5, al comma 1, specifica che l'Attestazione andrà prodotta periodicamente, ogni 5 anni, e che questa sarà costituita da una dichiarazione riguardante l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti, come anche ribadito nel recente Decreto 7 agosto 2012 (Articolo 5, comma 1).

Il D.P.R. n. 151/2011, nel comma 2 dell'articolo 5, specifica che per alcune delle attività soggette di cui all'Allegato I (attività n. 6, 7, 8, 64, 71 e 72) la cadenza del rinnovo periodico non è quinquennale ma decennale:

Tra queste si evidenziano:

  • Att. n. 71: Aziende e uffici con oltre 300 persone presenti;
  • Att. n. 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, ecc.

Il rinnovo periodico della conformità antincendio viene effettuato per mezzo della compilazione del modello PIN 3-2014.

Il modello, oltre alla consueta sezione relativa all'indicazione degli estremi del titolare dell'attività, è costituito dalle seguenti sezioni:

  • una dichiarazione, resa dal titolare dell'attività, relativamente all'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto precedentemente segnalato (e di cui vanno citati gli estremi);
  • una breve descrizione dell'attività svolta, comprendente anche la specifica della sua ubicazione, la sua classificazione ai sensi dell'Allegato III del Decreto 7 agosto 2012 e l'eventuale presenza di altre attività secondarie o accessorie;
  • una distinta degli allegati tecnici (asseverazione per rinnovo o documentazione relativa a modifiche ad attività esistenti di cui all'art. 4, comma 8 del Decreto 7 agosto 2012) o dichiarazione dell'assenza di allegati tecnici in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;
  • gli estremi del versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale di competenza e la relativa distinta di versamento;
  • uno spazio per la delega, compilando il quale il titolare dell'attività può delegare un tecnico per la presentazione dell'attestazione e per la discussione di eventuali problematiche relative al procedimento in oggetto (non presente nella precedente versione del modello, datata 2012).

Contestualmente all'avvenuta presentazione della dichiarazione, il Comando provvede alla compilazione dell'apposita sezione del modello, che di fatto costituisce la ricevuta dell'attestazione e quindi dell'avvenuto rinnovo di conformità.

Occorre precisare come la pratica di rinnovo abbia ragion d'essere solo fintantoché le condizioni di rischio rimangono non mutate.

Nel caso di interventi "sostanziali" che modifichino le strutture, gli impianti o le condizioni di esercizio delle attività o che, comunque, comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, anche per modifiche qualitative o quantitative delle sostanze pericolose depositate, il titolare dell'attività, a prescindere dalla data di scadenza della conformità, è tenuto a riavviare le pratiche autorizzative in virtù della mutata situazione, come indicato negli articoli 4 e 5 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e dovrà, pertanto, provvedere a ripresentare la SCIA (e prima di questa, se l'attività è di categoria B o C, anche l'istanza di valutazione del progetto).

Viceversa, le modifiche ritenute "non sostanziali" (individuabili come indicato nell'Allegato IV al Decreto 7 agosto 2012), come detto, devono essere notificate al Comando in occasione del primo rinnovo periodico.

Il modello PIN 3.1-2014 (Asseverazione per rinnovo)

La semplificazione della procedura di rinnovo della conformità antincendio rispetto alla vecchia procedura di rinnovo del CPI, già evidenziata nel paragrafo precedente dal punto di vista del titolare dell'attività (con l'unificazione dei vecchi modelli PIN 5-2004 e PIN 6-2004 dapprima nel modello PIN 3-2011, poi sostituito dal modello PIN 3-2012 ed infine dall'attuale modello PIN 3-2014), viene estesa anche al professionista asseverante, che, fino all'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 doveva predisporre una perizia giurata, da sottoscrivere presso il tribunale, in cui attestava la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi (con esclusione delle attrezzature mobili).

La nuova procedura ha comportato l'abolizione della perizia giurata e la sua sostituzione con una asseverazione, da rendersi da parte di professionista antincendio regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, riguardo alla funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi (sempre con l'esclusione delle attrezzature mobili).

Il Decreto 7 agosto 2012, relativamente all'asseverazione per rinnovo, ha introdotto un'importante innovazione, essendo infatti richiesto che «la stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco».

In particolare, tra gli impianti di protezione attiva vengono individuati:

  • gli impianti di estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico o manuale;
  • gli impianti e i sistemi di controllo del fumo e del calore;
  • gli impianti di rivelazione di fumo, incendio, gas e calore;
  • gli impianti di segnalazione e allarme incendio;
  • altri tipi di impianti (da specificare, se esistenti).

Tra i prodotti e i sistemi di protezione passiva, il professionista antincendio dovrà invece provvedere ad elencare quelli presenti, fornendo una sintetica descrizione per ciascuno di quelli indicati.

Il modello PIN 4-2012 (Richiesta di deroga)

Il D.P.R. n. 151/2011, all'articolo 7, prevede che il titolare di una qualsiasi attività dotata di specifica norma di prevenzione incendi, anche se non compresa nell'elenco di cui all'Allegato I (quindi anche se l'attività non è soggetta, purché essa disponga di norma specifica di prevenzione incendi), possa presentare istanza di deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco (per tramite del Comando provinciale, che provvede ad esaminare la pratica e trasmetterla con proprio motivato parere) qualora particolari motivi tecnici di tipo strutturale, impiantistico, architettonico, o semplicemente per l'esistenza di vincoli di varia natura, impediscano la realizzazione di uno o più elementi in piena conformità a quanto prescritto dalla norma tecnica di riferimento.

D'altronde, l'istituto della deroga era già previsto nel previgente regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n. 37/1998), e consentiva al titolare di un'attività (ovviamente, limitatamente a quelle dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi) di superare situazioni di non completa osservanza di quanto prescritto nella norma tecnica specifica prevedendo delle misure compensative che potessero comunque garantire un livello di sicurezza non inferiore a quello garantito dall'integrale rispetto della norma.

Nella compilazione del modello, il titolare dell'attività soggetta normata provvede ad elencare le situazioni per le quali si richiede la deroga, indicando, per ciascuna di esse:

  • il relativo punto della regola tecnica specifica;
  • il motivo per cui non è stato possibile rispettare appieno la regola tecnica;
  • le misure compensative che si intende proporre al fine di mantenere almeno inalterato il livello di sicurezza.

Il modello PIN 5-2012 (Richiesta N.O.F.)

I titolari delle attività di cui all'allegato I, limitatamente a quelle di categorie B e C, possono richiedere un esame preliminare sulla fattibilità di un progetto, in caso questo presenti particolari complessità.
L'articolo 8 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 specifica che la richiesta è finalizzata al rilascio di un nulla osta di fattibilità, che di fatto non costituisce un'autorizzazione, ma va inteso come un semplice parere preliminare.
Una volta ottenuto il N.O.F., l'inizio dell'attività sarà, quindi, subordinato alla classica procedura prevista per le attività di categorie B e C, costituita inizialmente dalla valutazione del progetto e successivamente, una volta ottenuto il parere favorevole, dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Per la richiesta di nulla osta di fattibilità si procede alla compilazione del modello PIN 5-2012 che, formalmente, è analogo al modello PIN 1-2012 per l'istanza di valutazione del progetto, salvo riguardo la parte che segue la descrizione dell'intervento. Qui, in particolare, il titolare dell'attività richiede che il N.O.F. venga rilasciato limitatamente ad uno o più aspetti di prevenzione incendi (che dovranno essere indicati nel modello spuntando le voci interessate): in sostanza, è in questa sezione che dovranno essere elencati gli aspetti del progetto che presenteranno le particolari complessità di cui all'articolo 8 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che andranno brevemente descritti nella sezione "Informazioni generali" (nella pagina 2 del modello) ed approfonditi negli allegati tecnici.
Anche nel caso della richiesta di N.O.F., la documentazione da allegare è quella conforme all'Allegato I al Decreto 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare […] - Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012):

  • relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, in duplice copia, in cui vengono evidenziate le particolari criticità per cui si richiede il nulla osta;
  • elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, in duplice copia;
  • attestazione del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della tesoreria provinciale di competenza.

Il modello PIN 6-2012 (Richiesta di verifica in corso d'opera)

Come il N.O.F., anche la Richiesta di verifica in corso d'opera rappresenta un "procedimento volontario" di recente istituzione, non essendo questo previsto nel precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37/1998.
Il D.P.R. n. 151/2011, all'articolo 9, prevede che il titolare dell'attività soggetta possa richiedere, una volta ottenuto parere favorevole ed in fase di realizzazione dei lavori, un sopralluogo tecnico da parte dei VV.F. al fine di verificare, relativamente ad uno o più aspetti di prevenzione incendi (da indicare nell'istanza), la correttezza esecutiva degli stessi.
La richiesta, da effettuarsi per mezzo della compilazione del modello PIN 6-2012, può risultare utile al fine di chiarire eventuali situazioni di dubbio riguardanti la modalità di esecuzione di alcune delle lavorazioni previste nel progetto approvato.

Il modello PIN 7-2012 (Voltura di un CPI esistente)

La voltura di un Certificato di Prevenzione Incendi preesistente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 può essere effettuata compilando il Mod. PIN 7-2012, in cui il nuovo titolare dell'attività provvede a fornire gli estremi relativi all'attività stessa (ubicazione, individuazione ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, estremi della pratica VV.F. presente agli atti) e una dichiarazione che le condizioni di sicurezza antincendio dell'attività non sono mutate rispetto a quanto precedentemente comunicato.

All'istanza deve essere allegata copia della documentazione saliente (copia del Certificato di Prevenzione Incendi e copia dell'atto notarile comprovante il cambio della titolarità).

Si ricorda che, per la stessa definizione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per le attività avviate mediante SCIA la voltura non è applicabile, in quanto questa non è di per sé volturabile. In tal caso, a seguito di un cambio di titolarità, il nuovo titolare dovrà provvedere alla presentazione di una nuova SCIA (Mod. PIN 2-2014), in questo caso senza asseverazione perché già precedentemente consegnata. Anche in questo caso andrà allegata copia dei documenti comprovanti la nuova titolarità dell'attività.

Come specificato nell'articolo 9, comma 2 del Decreto 7 agosto 2012, la domanda di voltura deve contenere:

  • le generalità e il domicilio del nuovo titolare dell'attività o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
  • la specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività secondarie;
  • l'impegno ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 151/2011 e, qualora questa rientri nel suo campo di applicazione, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., limitatamente agli aspetti antincendi;
  • l'indicazione che le condizioni di sicurezza antincendio non sono variate rispetto a quanto in precedenza segnalato.

Rinnovo di un CPI esistente

Il rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 può essere eseguito solo per i certificati con data di scadenza successiva alla data di entrata in vigore del D.P.R. (7 ottobre 2011).
In tal caso, la modalità di rinnovo è quella di cui all'art. 5 del D.P.R., per mezzo dell'attestazione di rinnovo periodico e della relativa asseverazione (Modelli PIN 3-2014 e PIN 3.1-2014).
Per quanto riguarda i certificati scaduti prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011, si precisa che questi non possono essere rinnovati, pertanto il titolare, per rinnovare la conformità antincendio dell'attività, deve provvedere alla presentazione di una SCIA (Modello PIN 2-2014).
In tal caso, per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione tecnica da allegare alla SCIA, qualora essa sia già presente agli atti (situazione facilmente verificabile effettuando una richiesta di accesso agli atti amministrativi presso il Comando competente), sarà sufficiente comunicare al Comando che i documenti sono contenuti all'interno del relativo fascicolo. Se invece il CPI è stato rilasciato prima che fosse introdotta la modulistica per la certificazione della resistenza al fuoco delle strutture, un professionista antincendio dovrà provvedere alla redazione delle certificazioni ed alla redazione dell'asseverazione (Modello PIN 2.1-2014). Per quanto riguarda gli impianti esistenti, nel caso in cui non risultasse reperibile alcuna dichiarazione di conformità né i relativi allegati, sarà necessario che il professionista antincendio provveda anche alla certificazione dell'impianto esistente mediante la redazione di una "dichiarazione di rispondenza", utilizzando il modello PIN 2.5-2014 - CERT.IMP, come meglio vedremo nel Capitolo successivo.

Approfondimento tecnico tratto dal libro Prevenzione Incendi



© Riproduzione riservata