Prezzo chiuso: Differenza tra tasso inflazione reale e tasso inflazione programmato anno 2012
13/03/2013
Sulla Gazzetta ufficiale n. 57 dell'8 marzo scorso è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 14 febbraio 2013 recante "Differenze percentuali tra
tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato, per
l'anno 2012."
Nel decreto è stato pubblicato lo scostamento in punti percentuali
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmata per l'anno 2012 e tale scostamento è risultato pari
all’ 1,5%.
Per quanto concerne gli anni dal 1993 al 20011 le differenze
percentuali sono le seguenti:
- anno 1993 scostamento +0,7%;
- anno 1994 scostamento +0,4%;
- anno 1995 scostamento +1,2%;
- anno 1996 scostamento +0,4%;
- anno 1997 scostamento -0,8%;
- anno 1998 scostamento +0,0%;
- anno 1999 scostamento +0,3%;
- anno 2000 scostamento +0,3%;
- anno 2001 scostamento +1,0%;
- anno 2002 scostamento +0,7%;
- anno 2003 scostamento +1,1%;
- anno 2004 scostamento +0,3%;
- anno 2005 scostamento +0,1%;
- anno 2006 scostamento +0,3%;
- anno 2007 scostamento -0,3%;
- anno 2008 scostamento +1,5%;
- anno 2009 scostamento nullo;
- anno 2010 scostamento +0,1%;
- anno 2011 scostamento +0,7%.
Ricordiamo che il Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, ai sensi dell'articolo 133, comma 3 del Codice dei
contratti (D.Lgs. n. 163/2006) deve emanare entro il 31 marzo di
ogni anno il decreto di rilevamento dello scostamento tra
inflazione programmata e reale e che per i lavori pubblici non si
può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell'articolo 1664 del Codice civile e che per gli stessi si
applica il "prezzo chiuso", consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra tasso di inflazione
reale e tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia
superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori
stessi.
In deroga alla impossibilità di procedere alla revisione dei
prezzi, ricordiamo il disposto degli articoli 133, commi 4, 5, e
6, e 253, comma 24, del D.Lgs. n. 163/2006 in cui è previsto
che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni
in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici
nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra
imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal
direttore dei lavori.
In riferimento, poi, al terzo decreto correttivo del Codice dei
contratti (Decreto legislativo 11 settembre 2008), ricordiamo che
nello stesso, all'articolo 1, comma 1, lettera gg) vengono aggiunti
all'articolo 133 del Codice dei contratti, i commi 3-bis e 6-bis
con i quali viene precisato che, a pena di decadenza, l'appaltatore
deve presentare alla stazione appaltante l'istanza di applicazione
del prezzo chiuso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto
ministeriale di rilevamento di cui al comma 3 dell’articolo 133 del
Codice dei contratti. Per quanto concerne, poi, la compensazione
relativa ai singoli materiali, prevista all'articolo 133, commi 4,
5 e 6 del Codice dei contratti, con il nuovo comma 6-bis viene
precisato che, a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare
alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto ministeriale di rilevazione dei
prezzi di cui al comma 6 dell’articolo 133 del Codice dei
contratti.
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