Prima Casa, il Gazzetta il decreto che disciplina il Fondo di Garanzia

01/10/2014

Lo Stato si fa garante dei mutui per l'acquisto della prima casa. E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2014 il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 luglio 2014 recante "Disciplina del Fondo di garanzia "prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Il Fondo di Garanzia mette in dotazione 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016 da erogare a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l'intera durata del finanziamento. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% del prestito purché il mutuo risulti "ammissibile", ovvero:
  • non sia superiore a 250 mila euro e sia erogato per l'acquisto anche con accollo da frazionamento, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario;
  • serva per acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale, non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non abbaia caratteristiche di lusso;
  • il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Ammissione alla garanzia
L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
  • il soggetto finanziatore raccoglie e, verificatane la completezza e la regolarità formale, trasmette al Gestore (CONSAP) il modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata dal richiedente il mutuo, circa il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità previsti dal decreto, sulla base del modello che sarà disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore;
  • il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta stessa, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 20 giorni al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento del tesoro entro i successivi 5 giorni;
  • il soggetto finanziatore, una volta acquisita la conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore, entro 90 giorni, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione dello stesso. La mancata comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo, ovvero la comunicazione della mancata erogazione entro i termini previsti, comporta la decadenza della ammissione alla garanzia del Fondo;
  • nel caso di mancato perfezionamento ovvero di mancata erogazione di un mutuo ammesso alla garanzia del Fondo, il soggetto finanziatore è tenuto a fornirne adeguata informazione al Gestore e al richiedente il mutuo stesso.

A cura di Gabriele Bivona


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Decreto