Prima casa e Locazione finanziaria: agevolazioni per gli under 35

01/09/2015

Agevolare i giovani per l'acquisto della prima casa e contribuire al rilancio del settore edilizio. Sono questi i due principali obiettivi del disegno di legge 1462-S attualmente in discussione presso le Commissioni Giustizia e Finanze del Senato.

Il ddl 1462-S recante Agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della locazione finanziaria si propone di affiancare la misura del Rent to Buy messa a punto dallo Sblocca Italia (art. 23 del D.L. n. 133/2014 convertito dalla Legge n. 164/2014) che prevede la possibilità a chi ha intenzione di acquistare un immobile di conseguire da subito il godimento del medesimo, con pagamento di un canone periodico, rinviando ad un momento successivo l'acquisto e il pagamento del relativo prezzo, dal quale verranno scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

Il ddl allo studio del Senato si è reso necessario alla luce del nuovo scenario economico-sociale del Paese che riesce più a garantire occupazione e reddito ai giovani. Ricordiamo, infatti, le ultime rilevazioni dell'ISTAT sulla situazione occupazionale degli italiani che ha evidenziato un situazione allarmante per i giovani (15-24 anni) per i quali il tasso di disoccupazione di giugno 2015 ha raggiunto il valore record di 44,2%, in aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al mese precedente (leggi articolo).

Le difficoltà occupazionali unite alle stretta creditizia degli istituti di credito e alle accresciute garanzie richieste a chi intende richiedere un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione di residenza, hanno imposto una seria riflessione sugli strumenti messi a disposizione dallo Stato.

Il nuovo disegno di legge è costituito dai seguenti 5 articoli:
  • art. 1 - Oggetto
  • art. 2 - Obblighi contrattuali
  • art. 3 - Agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione di residenza mediante lo strumento della locazione finanziaria
  • art. 4 - Disposizioni fiscali in favore dei soggetti concedenti e delle imprese operanti nel settore dell'edilizia
  • art. 5 - Copertura finanziaria

Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale di giovani di età inferiore a trentacinque anni, il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che lo riceve in uso, assumendosene tutti i rischi, anche di perimento, per un tempo determinato, dietro pagamento di un corrispettivo periodico che tenga conto del costo di acquisto o dei costi di realizzazione sostenuti dal concedente, della durata e del prezzo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, al netto delle imposte, contrattualmente previsti. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene pagando il prezzo contrattualmente previsto, o richiedere al concedente il rinnovo del contratto di locazione finanziaria, con la definizione del nuovo corrispettivo periodico, della durata e del prezzo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio dell'opzione finale.
Ai fini del pagamento del prezzo di acquisto contrattualmente previsto, l'utilizzatore può ricorrere alla stipula di un mutuo ipotecario. L'utilizzatore qualora intenda adibire ad abitazione di residenza un immobile diverso, può concordare con il concedente un nuovo contratto di locazione finanziaria in sostituzione di quello già sottoscritto, dietro pagamento di un nuovo corrispettivo periodico che tenga conto del costo di acquisto o dei costi di realizzazione sostenuti dal concedente, dei canoni già versati dall'utilizzatore in relazione al precedente contratto di locazione finanziaria, della durata del nuovo contratto e del prezzo di acquisto dell'immobile a fronte dell'esercizio dell'opzione finale contrattualmente prevista.

A cura di Ilenia Cicirello
   


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