Privacy e Condominio, l'installazione della Videosorveglianza non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale
11/01/2011
La decisione di installare un impianto di videosorveglianza in un
condominio, benché sia innegabile la maggiore sicurezza che ne
deriva dalla sua installazione, non rientra nei poteri
dell'assemblea condominiale, in quanto non è una prestazione
finalizzata a servire beni in comunione.
Lo ha affermato il Tribunale di Salerno lo scorso 28 dicembre 2010, sospendendo una deliberazione assembleare con la quale veniva approvata dall'assemblea condominiale l'installazione di un impianto di videosorveglianza relativo alle aree comuni del piazzale antistante al fabbricato e degli androni delle scale.
Il condomino ricorrente deduceva che tale delibera condominiale incideva sui propri diritti individuali costituzionalmente garantiti alla riservatezza, alla libertà personale, alla protezione di dati personali, e ammetteva l'illiceità della stessa per difetto dell'unanimità dei consensi, e ancora la violazione dei principi di necessità e proporzionalità, ed infine la violazione del regolamento condominiale.
Il Tribunale di Salerno ha, innanzitutto, ammesso come la normativa in materia di tutela dei dati personali, soprattutto per quanto concerne la videosorveglianza, sia da oltre 2 anni oggetto di segnalazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali al Governo ed al Parlamento, segnalazioni volte a manifestare l'opportunità di un intervento legislativo.
Ciò premesso, i giudici di Salerno hanno ammesso come l'oggetto del giudizio sconta l'assoluta carenza del dato normativo, e va risolta facendo unicamente buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai "separati mondi" della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici.
Con la segnalazione del 13 maggio 2008, ribadita nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (leggi news), l'Autorità garante ha constatato come la disciplina codicistica dell'istituto condominiale non consenta, nemmeno per analogia, di individuare quali siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per la delibera assembleare relativa all'installazione di telecamere che riprendano le aree comuni, potendo in astratto vantare una legittimazione al riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari di diritti personali concernenti le porzioni solitarie comprese nel fabbricato, sia ancora coloro che soltanto frequentano abitualmente l'edificio per vincoli familiari o per motivi di lavoro. Né la normativa chiarisce se occorra l'unanimità dei partecipanti al condominio, o se basti una qualche maggioranza di votanti di un qualche tipo perché la delibera di installazione della video sorveglianza sia validamente assunta.
La finalità della videosorveglianza è quella di identificare le persone attraverso le immagini riprese nei casi in cui tale attività di identificazione sia ritenuta necessaria da parte dello stesso titolare. Ma non è decisivo accertare se le modalità di installazione del sistema di videosorveglianza possano integrare il delitto di interferenza illecita nella vita privata, ai sensi dell'art. 615-bis c.p., ovvero quindi se l'angolo visuale delle riprese sia opportunamente limitato ai soli spazi di pertinenza condominiale (ad esempio, cortili, pianerottoli, scale), e non quindi esteso alle zone di proprietà individuale (ad esempio antistanti l'accesso alle abitazioni dei condomini). La questione posta dall'impugnativa di delibera in esame è se l'installazione dell'impianto di videosorveglianza per il perseguimento di finalità trovi, allo stato della legislazione, il proprio soggetto "Titolare del trattamento" nell'assemblea dei condomini, cui appartenga davvero il potere di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali.
Il Tribunale di Salerno ha ammesso come l'assemblea di Condominio non può validamente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero i "fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro". L'oggetto di una siffatta deliberazione non rientra dunque nei compiti dell'assemblea condominiale. Lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l'impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare.
L'installazione della videosorveglianza non è di per sé prestazione finalizzata a servire i beni in comunione, né giova addurre l'innegabile maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di dati personali di cui l'assembla stessa non è affatto titolare, e che è volta ad uno scopo estraneo alle esigenze condominiali, di per sé cioè non rientrante nei poteri dell'assemblea.
Con le suddette motivazioni, il Tribunale di Salerno ha sospeso l'esecutività della deliberazione assembleare nella parte riguardante la installazione di un impianto di videosorveglianza.
© Riproduzione riservata
Lo ha affermato il Tribunale di Salerno lo scorso 28 dicembre 2010, sospendendo una deliberazione assembleare con la quale veniva approvata dall'assemblea condominiale l'installazione di un impianto di videosorveglianza relativo alle aree comuni del piazzale antistante al fabbricato e degli androni delle scale.
Il condomino ricorrente deduceva che tale delibera condominiale incideva sui propri diritti individuali costituzionalmente garantiti alla riservatezza, alla libertà personale, alla protezione di dati personali, e ammetteva l'illiceità della stessa per difetto dell'unanimità dei consensi, e ancora la violazione dei principi di necessità e proporzionalità, ed infine la violazione del regolamento condominiale.
Il Tribunale di Salerno ha, innanzitutto, ammesso come la normativa in materia di tutela dei dati personali, soprattutto per quanto concerne la videosorveglianza, sia da oltre 2 anni oggetto di segnalazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali al Governo ed al Parlamento, segnalazioni volte a manifestare l'opportunità di un intervento legislativo.
Ciò premesso, i giudici di Salerno hanno ammesso come l'oggetto del giudizio sconta l'assoluta carenza del dato normativo, e va risolta facendo unicamente buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai "separati mondi" della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici.
Con la segnalazione del 13 maggio 2008, ribadita nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (leggi news), l'Autorità garante ha constatato come la disciplina codicistica dell'istituto condominiale non consenta, nemmeno per analogia, di individuare quali siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per la delibera assembleare relativa all'installazione di telecamere che riprendano le aree comuni, potendo in astratto vantare una legittimazione al riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari di diritti personali concernenti le porzioni solitarie comprese nel fabbricato, sia ancora coloro che soltanto frequentano abitualmente l'edificio per vincoli familiari o per motivi di lavoro. Né la normativa chiarisce se occorra l'unanimità dei partecipanti al condominio, o se basti una qualche maggioranza di votanti di un qualche tipo perché la delibera di installazione della video sorveglianza sia validamente assunta.
La finalità della videosorveglianza è quella di identificare le persone attraverso le immagini riprese nei casi in cui tale attività di identificazione sia ritenuta necessaria da parte dello stesso titolare. Ma non è decisivo accertare se le modalità di installazione del sistema di videosorveglianza possano integrare il delitto di interferenza illecita nella vita privata, ai sensi dell'art. 615-bis c.p., ovvero quindi se l'angolo visuale delle riprese sia opportunamente limitato ai soli spazi di pertinenza condominiale (ad esempio, cortili, pianerottoli, scale), e non quindi esteso alle zone di proprietà individuale (ad esempio antistanti l'accesso alle abitazioni dei condomini). La questione posta dall'impugnativa di delibera in esame è se l'installazione dell'impianto di videosorveglianza per il perseguimento di finalità trovi, allo stato della legislazione, il proprio soggetto "Titolare del trattamento" nell'assemblea dei condomini, cui appartenga davvero il potere di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali.
Il Tribunale di Salerno ha ammesso come l'assemblea di Condominio non può validamente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero i "fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro". L'oggetto di una siffatta deliberazione non rientra dunque nei compiti dell'assemblea condominiale. Lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l'impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare.
L'installazione della videosorveglianza non è di per sé prestazione finalizzata a servire i beni in comunione, né giova addurre l'innegabile maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di dati personali di cui l'assembla stessa non è affatto titolare, e che è volta ad uno scopo estraneo alle esigenze condominiali, di per sé cioè non rientrante nei poteri dell'assemblea.
Con le suddette motivazioni, il Tribunale di Salerno ha sospeso l'esecutività della deliberazione assembleare nella parte riguardante la installazione di un impianto di videosorveglianza.
A cura di Ilenia
Cicirello
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