Procedimenti arbitrali: Registrata alla Corte dei Conti la Direttiva Ministero
24/10/2012
E' stata registrata alla Corte dei Conti in data 2 agosto 2012
Registro n.9 foglio n.294, la direttiva 27 giugno 2012 n.24189
in materia di procedimenti arbitrali emanata dal Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legilsativo 30 marzo 2001 n.165.
Nella direttiva inviata ai Capi Dipartimento, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai Direttori generali, ai Provveditori interregionali alle Opere Pubbliche ed al Comandante generale del Corpo delle Capianerie di porto, viene precisato che l'impiego dell'arbitrato per la risoluzione delle controversie nell'ambito dei contratti pubblici trova disciplina negli articoli 241 e seguenti del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n, 163/2006 e che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitire ha più volte precisato, nelle proprie relazioni annuali, come il ricorso all'arbitratro produca elevati costi dei giudizi arbitrali per compensi, pressoché totale soccombenza delle amministrazioni, elevata percentuale degli arbitrati conclusisi oltre il tempo ordinario.
Nella direttiva firmata dal Ministro Corrado Passera, vengono, poi, richiamate le relazioni dell'Autorità al Parlamento relative agli anni 2009 e 2010 in cui viene precisato che “i giudizi arbitrali comportanto costi elevati, anche in ragione delle alte percentuali di soccombenza rilevate”.
Vengono, poi, riassunte le norme relative agli arbitrati con la precisazione che, con l'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato introdotto il divieto di fare ricorso alla procedura arbitrale, più volte rinviato nella sua entrata in vigore, fino alla definitiva soppressione operata dal decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 che eliminando la norma-divieto del 2007, ha ammesso l'arbitrabilità delle controversie, vietando, relativamente ai contratti pubblici, il compromesso (art. 807 c.p.c.) una volta insorta la controversia.
La direttiva si conclude con l'invito a litare al massimo la previsione della clausola compromissoria in considerazione della specifica natura e delle caratteristiche dell'appalto e dell'opportunità, rispetto alla singola fattispecie, del ricorso alla giustizia rbitrale ma anche con la richiesta alle stazioni appaltanti di regolarsi nei termini descritti anche per le fattispecie regolate dalla normativa precedente al 2010, quando era prevista la facoltà di declinare la competenza arbitrale.
© Riproduzione riservata
Nella direttiva inviata ai Capi Dipartimento, al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai Direttori generali, ai Provveditori interregionali alle Opere Pubbliche ed al Comandante generale del Corpo delle Capianerie di porto, viene precisato che l'impiego dell'arbitrato per la risoluzione delle controversie nell'ambito dei contratti pubblici trova disciplina negli articoli 241 e seguenti del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n, 163/2006 e che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitire ha più volte precisato, nelle proprie relazioni annuali, come il ricorso all'arbitratro produca elevati costi dei giudizi arbitrali per compensi, pressoché totale soccombenza delle amministrazioni, elevata percentuale degli arbitrati conclusisi oltre il tempo ordinario.
Nella direttiva firmata dal Ministro Corrado Passera, vengono, poi, richiamate le relazioni dell'Autorità al Parlamento relative agli anni 2009 e 2010 in cui viene precisato che “i giudizi arbitrali comportanto costi elevati, anche in ragione delle alte percentuali di soccombenza rilevate”.
Vengono, poi, riassunte le norme relative agli arbitrati con la precisazione che, con l'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato introdotto il divieto di fare ricorso alla procedura arbitrale, più volte rinviato nella sua entrata in vigore, fino alla definitiva soppressione operata dal decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 che eliminando la norma-divieto del 2007, ha ammesso l'arbitrabilità delle controversie, vietando, relativamente ai contratti pubblici, il compromesso (art. 807 c.p.c.) una volta insorta la controversia.
La direttiva si conclude con l'invito a litare al massimo la previsione della clausola compromissoria in considerazione della specifica natura e delle caratteristiche dell'appalto e dell'opportunità, rispetto alla singola fattispecie, del ricorso alla giustizia rbitrale ma anche con la richiesta alle stazioni appaltanti di regolarsi nei termini descritti anche per le fattispecie regolate dalla normativa precedente al 2010, quando era prevista la facoltà di declinare la competenza arbitrale.
A cura di Gabriele
Bivona
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