Procedure Standardizzate, Utilizzabili in caso di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
07/11/2013
Il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori
può adottare le procedure standardizzate (art. 6, comma 8, lettera
f) del D.Lgs. n. 81/2008) anche quando non si svolgono attività che
li espongono al rischio chimico o biologico.
Lo ha chiarito la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l'interpello n. 14 del 29/10/2013 in risposta ai quesiti avanzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri:
Il Ministero del Lavoro ha preliminarmente osservato che l'art. 29, comma 7 prevede che nelle aziende che occupano fino a 50 dipendenti ed in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto, non possono utilizzare le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi.
Ciò premesso, secondo quanto previsto dall'art. 224, comma 2 del TUSL: "Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230". Ciò significa che (in risposta al primo quesito) se a seguito della valutazione risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico, il datore di lavoro che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f) del TUSL.
In risposta al secondo quesito, inoltre, vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (art. 271, comma 4 del TUSL), è possibile utilizzare la valutazione del rischio con procedure standardizzate anche per il rischio biologico.
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Lo ha chiarito la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l'interpello n. 14 del 29/10/2013 in risposta ai quesiti avanzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri:
- in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori";
- se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "non basso per la sicurezza e/o irrilevante per la salute dei lavoratori" e il cui rischio biologico "evidenzia rischi per la salute dei lavoratori" non debbano utilizzare le procedure standardizzate o se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.
Il Ministero del Lavoro ha preliminarmente osservato che l'art. 29, comma 7 prevede che nelle aziende che occupano fino a 50 dipendenti ed in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto, non possono utilizzare le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi.
Ciò premesso, secondo quanto previsto dall'art. 224, comma 2 del TUSL: "Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230". Ciò significa che (in risposta al primo quesito) se a seguito della valutazione risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico, il datore di lavoro che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f) del TUSL.
In risposta al secondo quesito, inoltre, vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (art. 271, comma 4 del TUSL), è possibile utilizzare la valutazione del rischio con procedure standardizzate anche per il rischio biologico.
A cura di Gabriele
Bivona
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