Procedure più snelle per il monitoraggio delle opere pubbliche: siglato Accordo tra AVCP e MEF
02/10/2013
Procedure più snelle volte a semplificare gli adempimenti per il
monitoraggio delle opere pubbliche previsti dal D. Lgs. 229/2011 e
dal relativo decreto di attuazione (D.M. 26 febbraio 2013
modificato dal D.M. 1 agosto 2013). Questo è l'obiettivo principale
che ha inspirato il Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
e la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e
delle Finanze, che regolerà le opere pubbliche in corso di
progettazione o realizzazione alla data del 21/02/2012, nonché per
quelle avviate successivamente a detta data.
Il protocollo definisce le modalità di collaborazione e di scambio dei dati tra la Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e la Banca dati dei contratti pubblici e riduce gli obblighi informativi in capo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori che non dovranno inviare le stesse informazioni ad entrambe le amministrazioni.
L'inserimento dei dati anagrafici, finalizzato ad identificare le singole opere pubbliche, rappresenta un adempimento propedeutico al monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale. Il censimento di un progetto, attraverso l'inserimento delle informazioni di carattere anagrafico, consente di restituire un quadro d'insieme coerente e significativo utile ai fini del monitoraggio degli interventi statali in materia di opere pubbliche. Per i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, già trasmessi all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture l'obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze si intende assolto. Sarà cura dell'Autorità trasmettere i dati relativi al monitoraggio sulla spesa per opere pubbliche direttamente alla BDAP nelle modalità concordate nel Protocollo.
Le amministrazioni dovranno pertanto inviare al Mef soltanto le informazioni che non sono state oggetto di rilevazione da parte dell'Autorità.
© Riproduzione riservata
Il protocollo definisce le modalità di collaborazione e di scambio dei dati tra la Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e della Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e la Banca dati dei contratti pubblici e riduce gli obblighi informativi in capo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori che non dovranno inviare le stesse informazioni ad entrambe le amministrazioni.
L'inserimento dei dati anagrafici, finalizzato ad identificare le singole opere pubbliche, rappresenta un adempimento propedeutico al monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale. Il censimento di un progetto, attraverso l'inserimento delle informazioni di carattere anagrafico, consente di restituire un quadro d'insieme coerente e significativo utile ai fini del monitoraggio degli interventi statali in materia di opere pubbliche. Per i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, già trasmessi all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture l'obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze si intende assolto. Sarà cura dell'Autorità trasmettere i dati relativi al monitoraggio sulla spesa per opere pubbliche direttamente alla BDAP nelle modalità concordate nel Protocollo.
Le amministrazioni dovranno pertanto inviare al Mef soltanto le informazioni che non sono state oggetto di rilevazione da parte dell'Autorità.
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