Procedure standardizzate: in attesa del decreto dal 31 dicembre 2012 niente più autocertificazione per la valutazione dei rischi
20/11/2012
Come previsto dall'art. 29, comma 5 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (TUSL), così come modificato dal decreto-legge
12 maggio 2012, n, 57 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 10,
i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
dovranno obbligatoriamente abbandonare l'autocertificazione e
procedere alla valutazione dei rischi utilizzando le procedure
standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma
8, lett f) del TUSL. L'art. 29, comma 6 del TUSL prevede, inoltre,
la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi con le
procedure standardizzate, in via facoltativa, anche per le imprese
che occupano fino a 50 dipendenti.
Le procedure standardizzate (allegate) sono state approvate lo scorso 16 maggio, ma, nonostante la scadenza del 31 dicembre 2012 sia ormai prossima, ancora nulla si sa del decreto interministeriale con cui le stesse dovrebbero essere ufficializzate. Ricordando, dunque, il modus operandi del legislatore nazionale, non ci sentiamo di far utilizzare sic et simpliciter le procedure già approvate e preferiamo attendere l'ufficialità del decreto.
In attesa del decreto interministeriale, ricordiamo che l'attuale versione delle procedure standardizzate predisposte dalla Commissione si compongono di due parti:
Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:
In allegato le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
© Riproduzione riservata
Le procedure standardizzate (allegate) sono state approvate lo scorso 16 maggio, ma, nonostante la scadenza del 31 dicembre 2012 sia ormai prossima, ancora nulla si sa del decreto interministeriale con cui le stesse dovrebbero essere ufficializzate. Ricordando, dunque, il modus operandi del legislatore nazionale, non ci sentiamo di far utilizzare sic et simpliciter le procedure già approvate e preferiamo attendere l'ufficialità del decreto.
In attesa del decreto interministeriale, ricordiamo che l'attuale versione delle procedure standardizzate predisposte dalla Commissione si compongono di due parti:
- la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative;
- la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta, dunque, le schede da utilizzare per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.
Le procedura si articola sui seguenti quattro passi:
- il primo prevede una descrizione sintetica dell'azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l'identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
- dopo aver descritto l'attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell'ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l'assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
- il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l'effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l'identificazione e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- nel quarto passo (con l'utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
In allegato le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
A cura di Gabriele
Bivona
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