Prodotti da costruzione: Autorizzazione e notifica organi di verifica
28/10/2013
E’ stata, recentemente, emanata la Circolare interministeriale
prot. DCPREV n.14413 del 21 ottobre 2013 con cui viene avviato
il processo di rinotifica, ai sensi del Regolamemo (UE)
305/2011, degli Organismi italiani di valutazione e verifica
della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, già
abilitati e notificati ai sensi del DPR 246/93 e della Direttiva
89/106/CEE, limitatamente alle specifiche tecniche già
autorizzate.
Con la circolare vengono definite le modalità di presentazione delle istanze di:
In appendice della Circolare due allegati e, precisamente l’Allegato A relativo al modello di istanza di autorizzazione e l’Allegabo B relativo all'elenco della documentazione da allegare all'istanza stessa.
Per ultimo, nella circolare viene precisato che l'istruttoria si conclude con un decreto di autorizzazione, con validità di 4 anni, propedeutico alla successiva notifica; le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza del decreto cui si riferiscono.
Nella circolare si fa presente, infine, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 5 del Regolamento n. 305/2011, le attività di organismo notificato potranno essere eseguite solo se la Commissione Europea o altri Stati membri non sollevino obiezioni entro due mesi dalla notifica.
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Con la circolare vengono definite le modalità di presentazione delle istanze di:
- prima autorizzazione (prima richiesta di autorizzazione ai sensi del Regolamento 305/2011);
- estensione (richiesta da organismo già notificato ai sensi del Regolamento 305/2011 per la quale siano necessarie competenze tecniche e attrezzature differenti);
- ulteriore autorizzazione (richiesta da organismo già notificato ai sensi del Regolamento 305/2011 per la quale siano necessarie competenze tecniche analoghe) ai fini della notifica, non basata sul certificato di accreditamento.
In appendice della Circolare due allegati e, precisamente l’Allegato A relativo al modello di istanza di autorizzazione e l’Allegabo B relativo all'elenco della documentazione da allegare all'istanza stessa.
Per ultimo, nella circolare viene precisato che l'istruttoria si conclude con un decreto di autorizzazione, con validità di 4 anni, propedeutico alla successiva notifica; le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza del decreto cui si riferiscono.
Nella circolare si fa presente, infine, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 5 del Regolamento n. 305/2011, le attività di organismo notificato potranno essere eseguite solo se la Commissione Europea o altri Stati membri non sollevino obiezioni entro due mesi dalla notifica.
A cura di Gabriele
Bivona
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