Professionisti in contabilità semplificata, riepilogativo buono per tutte le operazioni
26/07/2012
I professionisti in contabilità semplificata possono utilizzare il
documento riepilogativo di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996
non solo per le annotazioni ai fini IVA ma anche per rilevare, ai
fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse
sottostanti.
Questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 80/E del 24 luglio 2012 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello circa l'annotazione cumulativa anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale. In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 695/ 1996, n. 695 (modificato, ai commi 1 e 6, dall'articolo 7, comma 2, lett. aa), n. 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), è possibile annotare, nei registri IVA, un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi € 300,00. In caso di contabilità semplificata (dunque annotazione di incassi, pagamenti e altre operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA, in apposite sezioni dei registri tenuti ai fini IVA), l'istante ha chiesto se l'annotazione nel registro IVA di un documento riepilogativo con le caratteristiche di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996 sia compatibile con la corretta registrazione anche degli incassi e dei pagamenti.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando:
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 695/1996:
Nei registri IVA, pertanto, è possibile annotare:
In definitiva, i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a Euro 300,00, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
Ciò premesso, l'Agenzia ha affermato che è possibile avvalersi della semplificazione anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA. Dunque, i professionisti in contabilità semplificata possono utilizzare il documento riepilogativo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996 non solo per le annotazioni ai fini IVA ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti.
© Riproduzione riservata
Questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 80/E del 24 luglio 2012 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello circa l'annotazione cumulativa anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale. In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 695/ 1996, n. 695 (modificato, ai commi 1 e 6, dall'articolo 7, comma 2, lett. aa), n. 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), è possibile annotare, nei registri IVA, un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi € 300,00. In caso di contabilità semplificata (dunque annotazione di incassi, pagamenti e altre operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA, in apposite sezioni dei registri tenuti ai fini IVA), l'istante ha chiesto se l'annotazione nel registro IVA di un documento riepilogativo con le caratteristiche di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996 sia compatibile con la corretta registrazione anche degli incassi e dei pagamenti.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando:
- l'importo del corrispettivo, al lordo o al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito (le quali ultime sono incluse nel compenso), eventualmente anticipate direttamente in nome e per conto del cliente, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
- le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- gli estremi del documento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 695/1996:
- qualora sui registri IVA vengano effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il registro cronologico può non essere tenuto;
- qualora l'effettivo incasso dei compensi ovvero l'effettivo pagamento delle spese non avvenga nell'anno di annotazione, è necessario effettuare, nei registri e con riferimento alle distinte operazioni, specifiche registrazioni dalle quali risultino l'importo complessivo dei richiamati mancati incassi e pagamenti;
- l'ammontare relativo ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati, sempre nei medesimi registri, con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.
Nei registri IVA, pertanto, è possibile annotare:
- sia le operazioni rilevanti ai fini di tale imposta;
- sia i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale, in apposite sezioni dei medesimi.
In definitiva, i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a Euro 300,00, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata.
Ciò premesso, l'Agenzia ha affermato che è possibile avvalersi della semplificazione anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA. Dunque, i professionisti in contabilità semplificata possono utilizzare il documento riepilogativo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996 non solo per le annotazioni ai fini IVA ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti.
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata