Professionisti sospesi dopo 4 violazioni in 5 anni per mancata emissione di fattura

28/09/2011

Sospensione dall'albo o dagli ordini per i professionisti a cui nel corso di un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere fattura, compiute in giorni diversi. Questa la misura contenuta nel Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

In particolare, l'art. 2 comma 5 del Decreto Legge n. 138/2011 prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione, disposto dall'ufficio provinciale di appartenenza dell'Agenzia delle Entrate, è comunicato all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Il problema
Diversamente da un'attività commerciale in cui la mancata emissione dello scontrino comporta già la violazione dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, per le attività professionali la situazione è ben diversa per due motivi principali:
  1. è possibile che l'onorario non sia stato ancora riscosso e dunque, valendo il principio di cassa, legittimamente non è stata emessa fattura pur essendo stata effettuata la prestazione;
  2. è possibile che il professionista abbia rinunciato al compenso e, dunque, non abbia emesso fattura nonostante abbia effettuato la prestazione (evento frequente nel caso di lavori per amici o parenti, o nel caso di fidelizzazione della clientela).

Considerato che il provvedimento di sospensione del professionista è subito esecutivo, in virtù dei suddetti punti, al fine di evitare un clima conflittuale tra le entrate e i professionisti, la norma prevede, a pena di nullità, che l'atto di contestazione deve contenere gli elementi probatori di cui l'ufficio è in possesso. Tale prova dovrà essere documentale e contenere fatti specifici, al fine di evitare danni al professionista che, di contro, nel caso in cui l'accusa non possa essere provata, potrebbe richiedere all'Agenzia delle Entrate un risarcimento per danni d'immagine.
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A cura di Ilenia Cicirello


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