Progettazione a 1 euro: gli Architetti di Catania diffidano il Comune di Solarino

30/11/2017

Scadono oggi i due avvisi pubblicati dal Comune di Solarino (leggi news) e, mentre in molti auspicano che i bandi vadano deserti, l'Ordine degli Architetti PPC di Catania alza la voce inviando una diffida all'amministrazione a richiedere prestazioni gratuite.

Il caso riguarda la pubblicazione da parte del Comune di Solarino (SR) di due bandi che, prendendo spunto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4614/2017, hanno previsto per l'attività di progettazione un importo a base d'asta pari ad 1 euro, mentre per la direzione lavori un importo quantificato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri).

Dopo una disamina della normativa in vigore e delle norme sull'equo compenso in discussione in Parlamento, gli Architetti di Catania hanno evidenziato le seguenti criticità:

  • non si rilevano gli estremi per una procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
  • tra le attività dell'incarico non risulta presente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, mentre quello in fase di esecuzione, seppur menzionato nel disciplinare d'incarico, è presente nello schema di determinazione dei compensi posti a base di gara;
  • al posto del parametro Qcl.10 deve essere utilizzato il parametro Qcl.09 "Contabilità dei lavori a misura" con aliquota pari a 0,06 (sotto i 500,000,00 €) e 0,12 (sull'eccedenza);
  • il corrispettivo per le attività di progettazione (quantificato in 1 euro dalla S.A.) deve essere calcolato ai senti del DM 31/10/2013, n. 143.

Considerate le suddette criticità, è stato richiesto l'immediato annullamento delle procedure e diffidato l'amministrazione a richiedere prestazioni gratuite. Si è ricordato, infatti, alcuni articoli del Codice deontologico degli Architetti per i quali in caso di partecipazione a bandi di questa natura si configura un illecito disciplinare ai sensi dei seguenti articoli:

Art. 20 (Concorrenza sleale)
1. Costituiscono illecito disciplinare i seguenti comportamenti:
a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull’autore della prestazione professionale;
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro Professionista;
e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale.
2. La rinunzia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.

Art. 24 (Contratti e Compensi)
1. È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista ha l’obbligo di definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
7. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già
concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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