Progettazione a 1 euro: gli Architetti di Catania diffidano il Comune di Solarino
30/11/2017
Scadono oggi i due avvisi pubblicati dal Comune di Solarino (leggi news) e, mentre in molti auspicano che i bandi vadano deserti, l'Ordine degli Architetti PPC di Catania alza la voce inviando una diffida all'amministrazione a richiedere prestazioni gratuite.
Il caso riguarda la pubblicazione da parte del Comune di Solarino (SR) di due bandi che, prendendo spunto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4614/2017, hanno previsto per l'attività di progettazione un importo a base d'asta pari ad 1 euro, mentre per la direzione lavori un importo quantificato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri).
Dopo una disamina della normativa in vigore e delle norme sull'equo compenso in discussione in Parlamento, gli Architetti di Catania hanno evidenziato le seguenti criticità:
- non si rilevano gli estremi per una procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- tra le attività dell'incarico non risulta presente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, mentre quello in fase di esecuzione, seppur menzionato nel disciplinare d'incarico, è presente nello schema di determinazione dei compensi posti a base di gara;
- al posto del parametro Qcl.10 deve essere utilizzato il parametro Qcl.09 "Contabilità dei lavori a misura" con aliquota pari a 0,06 (sotto i 500,000,00 €) e 0,12 (sull'eccedenza);
- il corrispettivo per le attività di progettazione (quantificato in 1 euro dalla S.A.) deve essere calcolato ai senti del DM 31/10/2013, n. 143.
Considerate le suddette criticità, è stato richiesto l'immediato annullamento delle procedure e diffidato l'amministrazione a richiedere prestazioni gratuite. Si è ricordato, infatti, alcuni articoli del Codice deontologico degli Architetti per i quali in caso di partecipazione a bandi di questa natura si configura un illecito disciplinare ai sensi dei seguenti articoli:
Art. 20 (Concorrenza sleale)
1. Costituiscono illecito disciplinare i seguenti
comportamenti:
a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione
professionale di altro Professionista;
b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare
dubbi sull’autore della prestazione professionale;
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un
Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio
all’attività di altro Professionista;
e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello
studio professionale che non rendano perfettamente identificabile
la titolarità dello studio professionale.
2. La rinunzia, totale o parziale del compenso è ammissibile
soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a
giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un
onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a
quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il
committente ad assumere una decisione di natura commerciale,
falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento
anticoncorrenziale e grave infrazione
deontologica.
Art. 24 (Contratti e Compensi)
1. È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del
contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli
oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il
compenso professionale, secondo criteri da specificare nel
contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice Civile, e di ogni
altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette
prestazioni professionali.
3. Il Professionista ha l’obbligo di definire nel contratto,
preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di
calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto
al Committente il grado di complessità dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; deve
altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali
danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al
committente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte
le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il
Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista
dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per
iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed
imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni
dell’incarico.
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione
di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle
prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla
quantità e complessità della prestazione professionale oggetto
dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del
presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività
svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica
anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di
mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
7. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può
chiedere un compenso maggiore di quello già concordato,
salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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