Progettazione a 1 euro: l'OICE denuncia il Comune di Solarino all'ANAC
30/11/2017
Continua decisa l'opposizione contro i due avvisi pubblicati dal Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Solarino (SR) che ha previsto per l'attività di progettazione un importo a base d'asta pari a 1 euro, legittimato (secondo la tesi della S.A.) dalla sentenza del Consiglio di Stato sull'ormai noto #casoCatanzaro.
Dopo la diffida all'Anticorruzione da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (leggi news), è arrivata anche quella dell'OICE (allegata) in cui vengono evidenziate le criticità dei due bandi e richiesto un suo intervento tramite un parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti).
Nella diffida l'OICE ha evidenziato come l'importo per la progettazione dei due bandi non sia in linea con quanto previsto dal Codice Appalti ai sensi delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo), con le quali il legislatore ha voluto mettere dei paletti ben precisi nella determinazione degli importi posti a base di gara dalle amministrazioni per gli incarichi di progettazione. Per quanto riguarda i servizi di architettura e ingegneria resi nei confronti di amministrazioni pubbliche l'art. 24, il comma 8 del Codice Appalti lega l’importo da porre a base di gara all'utilizzo delle tabelle dei corrispettivi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri), il successivo comma 8-bis prevede il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata e il comma 8-ter vieta per la stazione appaltante di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.
L'OICE ha sottolineato come la stessa Anticorruzione, prima con
la delibera n. 4/2015 (pubblicata prima
del D.Lgs. n. 50/2016) e poi con la delibera n. 973/2016 (post codice ma
pre-correttivo), si era espressa in merito all'obbligatorietà di
utilizzo del decreto parametri. Nella Sezione III delle Linee guida
n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, al punto 2.1
riportava:
"Per quanto riguarda la prima operazione (n.d.r.
determinazione del corrispettivo da porre a base di
gara), al fine di determinare l'importo del
corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio
oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura
e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri
fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2,
penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n.
134/2012".
Per tale motivo è stato richiesto un intervento dell'ANAC.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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