Proroga da cinque a dieci anni del termine per l'uso edificatorio delle aree fabbricabili
15/10/2012
Il termine per l'utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili
(art. 1, comma 474, legge n. 266/2005) è stato prorogato da cinque
a dieci anni dall'art. 29, comma 8-ter, del decreto legge n.
216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, in vigore dal 24 febbraio 2012, in modo che i soggetti
che non avessero provveduto ad edificare entro il termine
originariamente previsto possano continuare a beneficiare della
disciplina sulla rivalutazione delle aree fabbricabili.
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 94/E dell'11 ottobre 2012, ha risposto all'interpello di un contribuente che, come previsto dalla disciplina di cui alla legge n. 266/2005 prima della modifica, ha riportato il valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione e utilizzando il credito d'imposta con conseguente liberazione del saldo attivo. In particolare, il contribuente, alla luce del nuovo termine previsto dal DL n. 216/2011, ha chiesto chiarimenti sui comportamenti già effettuati e/o su quelli eventualmente da adottare.
L'Agenzia ha ricordato che con la circolare 13 giugno 2006 n. 18/E aveva precisato che l'utilizzo a fini edificatori dell'area poteva ritenersi verificato quando, entro il termine prescritto, (ordinariamente 31 dicembre 2010) la costruzione fosse iniziata e venisse ad esistenza un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, ossia fosse eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e completata la copertura a norma dell'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile, non essendo sufficiente l'inizio formale dei lavori.
In caso di mancata utilizzazione a scopi edificatori dell'area entro il quinquennio stabilito, il contribuente decadeva dai benefici della rivalutazione, con conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto, cui faceva seguito, come chiarito dalla citata circolare n. 18/E del 2006, il riconoscimento di un credito per l'imposta sostitutiva pagata e la liberazione del saldo attivo. Il diritto di utilizzare il credito di imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sorgeva solo successivamente alla scadenza del termine quinquennale di decadenza previsto dal citato comma 474, che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, scadeva il 31 dicembre 2010.
Ciò premesso e alla luce del nuovo termine di dieci anni, i soggetti che hanno riportato il valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione e abbiano utilizzato, in tutto o in parte, il credito d'imposta con conseguente liberazione del saldo attivo, hanno le seguenti possibilità:
Resta inteso che sulla somma da riversare sono dovuti gli interessi - decorrenti dalla data di utilizzo del credito d'imposta - nella misura del saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile fissata al 2,5 per cento annuo, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011. A tal proposito l'Agenzia ha ricordato che, per consentire il versamento dell'imposta, tramite Modello F24, l'Amministrazione finanziaria aveva istituito il seguente codice-tributo: "1812", denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili, articolo 1, comma 473 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
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A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 94/E dell'11 ottobre 2012, ha risposto all'interpello di un contribuente che, come previsto dalla disciplina di cui alla legge n. 266/2005 prima della modifica, ha riportato il valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione e utilizzando il credito d'imposta con conseguente liberazione del saldo attivo. In particolare, il contribuente, alla luce del nuovo termine previsto dal DL n. 216/2011, ha chiesto chiarimenti sui comportamenti già effettuati e/o su quelli eventualmente da adottare.
L'Agenzia ha ricordato che con la circolare 13 giugno 2006 n. 18/E aveva precisato che l'utilizzo a fini edificatori dell'area poteva ritenersi verificato quando, entro il termine prescritto, (ordinariamente 31 dicembre 2010) la costruzione fosse iniziata e venisse ad esistenza un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, ossia fosse eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e completata la copertura a norma dell'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile, non essendo sufficiente l'inizio formale dei lavori.
In caso di mancata utilizzazione a scopi edificatori dell'area entro il quinquennio stabilito, il contribuente decadeva dai benefici della rivalutazione, con conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto, cui faceva seguito, come chiarito dalla citata circolare n. 18/E del 2006, il riconoscimento di un credito per l'imposta sostitutiva pagata e la liberazione del saldo attivo. Il diritto di utilizzare il credito di imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sorgeva solo successivamente alla scadenza del termine quinquennale di decadenza previsto dal citato comma 474, che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, scadeva il 31 dicembre 2010.
Ciò premesso e alla luce del nuovo termine di dieci anni, i soggetti che hanno riportato il valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione e abbiano utilizzato, in tutto o in parte, il credito d'imposta con conseguente liberazione del saldo attivo, hanno le seguenti possibilità:
- se non hanno intenzione di beneficiare del nuovo termine decennale (e, conseguentemente, della rivalutazione) non sono tenuti a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio, il saldo attivo rimane una posta non vincolata e hanno diritto al riconoscimento del credito per l'imposta sostitutiva pagata;
- se sono interessati a beneficiare del nuovo termine decennale per l'utilizzazione edificatoria delle aree, devono procedere al versamento del credito d'imposta - maturato a decorrere dall'1 gennaio 2011 e utilizzato in compensazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2012, senza applicazione delle sanzioni, ma con corresponsione degli interessi. Ciò comporterà il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione.
Resta inteso che sulla somma da riversare sono dovuti gli interessi - decorrenti dalla data di utilizzo del credito d'imposta - nella misura del saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile fissata al 2,5 per cento annuo, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011. A tal proposito l'Agenzia ha ricordato che, per consentire il versamento dell'imposta, tramite Modello F24, l'Amministrazione finanziaria aveva istituito il seguente codice-tributo: "1812", denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili, articolo 1, comma 473 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
A cura di Ilenia
Cicirello
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