Proroga di termini previsti da disposizioni legislative: In Gazzetta il decreto-legge
27/07/2018
Sulla Gazzetta ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018 è stato pubblicato il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Il decreto-legge che è entrato in vigore il 26 luglio 2018 è costituito dai seguenti 14 articoli:
- art. 1 - Proroga di termini in materia di enti territoriali
- art. 2 - Proroga di termini in materia di giustizia
- art. 3 - Proroga di termini in materia di ambiente
- art. 4 - Proroghe di termini in materia di infrastrutture
- art. 5 - Proroga di termini in materia di politiche sociali
- art. 6 - Proroga di termini in materia di istruzione e università
- art. 7 - Proroga di termini in materia di cultura
- art. 8 - Proroga di termini in materia di salute
- art. 9 - Proroga di termini in materia di eventi sismici
- art. 10 - Proroga di termini in materia di sport
- art. 11 - Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi
- art. 12 - Proroga Fondo di cui all’articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034
- art. 13 - Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese
- art. 14 - Entrata in vigore
Il decreto interviene, tra l’altro, negli ambiti di seguito specificati.
- Enti territoriali (art. 1) - Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno. Inoltre, in attesa di una compiuta revisione della legge Delrio, si proroga al 31 ottobre 2018 il mandato dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali in scadenza entro quella data e si anticipa, allo stesso giorno, il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in scadenza entro il 31 dicembre 2018. In tal modo, si potranno tenere il 31 ottobre 2018 tutte le elezioni provinciali previste entro la fine dell’anno, semplificando le procedure e contenendone i costi (election day provinciale).
- Giustizia (art. 2) - Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette “sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all’adeguamento delle attività e delle misure organizzative degli uffici, il termine di applicazione di dette disposizioni viene prorogato al 31 marzo 2019. Inoltre, in relazione alle nuove norme contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103, che estendono il regime della multivideoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di “41 bis”, constatata la necessità di una revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con l’aumento dei livelli di sicurezza informatica, e di incrementare il numero di aule negli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di pena, si prevede il differimento dell’efficacia delle stesse norme fino al 15 febbraio 2019. Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.
- Infrastrutture (art. 4) - Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica.
- Istruzione e università (art. 6) - Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la copertura di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all’estero e 28 posti nelle scuole europee, in attesa della definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, si proroga, per quest’anno, la possibilità di ricorrere alle graduatorie vigenti nell’anno scolastico 2017/2018.
- Cultura (art. 7) - Al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, si assicura la necessaria copertura legislativa all’estensione per il 2018 del cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista dalla legge di bilancio per il 2018.
- Salute (art. 8) - Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della Conferenza delle regioni e province autonome. Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti stranieri alla realizzazione di strutture sanitarie per la regione Sardegna, si prevede una estensione al periodo 2018-2020 delle deroghe in materia di riduzione della spesa per prestazioni sanitarie.
- Eventi sismici (art. 9) - Si amplia il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all’ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo. Inoltre, si estende al 2019 la percentuale, già prevista per l’anno 2018, di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni rientranti nell’area cratere del sisma dell’Emilia Romagna del 2012 e di quello de L’Aquila del 2009.
- Sport (art. 10) - Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione dell’evento.
- Banche popolari e gruppi bancari cooperativi (art. 11) - Le disposizioni prorogano dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l’adesione delle banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal provvedimento di accertamento della Banca d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula del contratto di coesione. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
In allegato il decreto-legge n. 91/2018 contenente disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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