Protezione antincendio: Circolare sui prodotti innovativi
29/11/2012
La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
(DCPST) ha emanato, recentemente, la Lettera Circolare prot. n.
14229 del 19.11.2012, inerente l'impiego di prodotti e
sistemi per la protezione antincendio nelle costruzioni,
attualmente sprovvisti di specificazione tecnica armonizzata.
La lettera Circolare in argomento, ricorda che alcuni atti regolamentari nazionali ed, in particolare il Decreto Ministero sviluppo economico 19.05.2010, prevedono di verificare l'idoneità dei prodotti e sistemi sprovvisti di appropriate specifiche tecniche armonizzate attraverso una valutazione dei rischi connessa all'impiego dei medesimi.
Nella circolare viene, poi, chiarito che l'impiego di prodotti privi attualmente di appostite specificazioni tecniche armonizzate, possa essere giustificato dalla valutazione dei rischi eseguita dal professionista , sulla base di pertinenti certifiazioni di prova effettuate in accordo a norme o specifiche nazionali, internazionali o, in assenza di queste, a specifiche adottate dal laboratorio di prova autorizzato..
Viene precisato, altresì che, anche al fine di rendere più agevole il compito del professionista incaricato della valutazione dei rischi, il fabbricante deve mettere a disposizione per le forniture dei prodotti in argomento, una documentazione tecnica, corredata dalle certificazioni di prova, attestante le caratteristiche dello stesso nonché le relative procedure di valutazione prestazionale, con particolare riferimento al comportamento al fuoco e alle eventuali limitazioni di utilizzo individuate dagli organismi certificatori, documentazione riassunta in una dichiarazione redatta in lingua italiana e in cui siano riportati i riferimenti degli organismi certificatori.
© Riproduzione riservata
La lettera Circolare in argomento, ricorda che alcuni atti regolamentari nazionali ed, in particolare il Decreto Ministero sviluppo economico 19.05.2010, prevedono di verificare l'idoneità dei prodotti e sistemi sprovvisti di appropriate specifiche tecniche armonizzate attraverso una valutazione dei rischi connessa all'impiego dei medesimi.
Nella circolare viene, poi, chiarito che l'impiego di prodotti privi attualmente di appostite specificazioni tecniche armonizzate, possa essere giustificato dalla valutazione dei rischi eseguita dal professionista , sulla base di pertinenti certifiazioni di prova effettuate in accordo a norme o specifiche nazionali, internazionali o, in assenza di queste, a specifiche adottate dal laboratorio di prova autorizzato..
Viene precisato, altresì che, anche al fine di rendere più agevole il compito del professionista incaricato della valutazione dei rischi, il fabbricante deve mettere a disposizione per le forniture dei prodotti in argomento, una documentazione tecnica, corredata dalle certificazioni di prova, attestante le caratteristiche dello stesso nonché le relative procedure di valutazione prestazionale, con particolare riferimento al comportamento al fuoco e alle eventuali limitazioni di utilizzo individuate dagli organismi certificatori, documentazione riassunta in una dichiarazione redatta in lingua italiana e in cui siano riportati i riferimenti degli organismi certificatori.
A cura di Gabriele
Bivona
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