Protezione attiva contro l'incendio: Sulla Gazzetta Ufficiale nuova Regola tecnica

08/01/2013

Sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 20 docembre 2012 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Il decreto, che consta di 7 articoli e di un allegato, entrerà in vigore il 4 aprile prossimo e disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica allegata al decreto stesso, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica allegata al decreto stesso.
Le nuove disposizioni non si applicano, invece, riguardo alla progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate

  • dal Decreto Legislativo 17/08/1999, n. 334 (Attività a rischio di incidente rilevante);
  • dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1995, n. 418 (Edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi);
  • dal Decreto del Presidente della Repubblica 24/10/2003, n. 340 (Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione);
  • dal Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20/05/1992, n. 569 (edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre);
  • dal Decreto del Ministro dell'interno 13/10/1994 (Depositi di G.P.L. in serbatoi fini oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg.);
  • dal Decreto del Ministro dell'interno 18/05/1995 (Depositi di soluzioni idroalcoliche);
  • dal Decreto del Ministro dell'interno 24/05/2002 (Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione);
  • dal Decreto del Ministro dell'interno 14/05/2004 (Depositi di G.P.L. fino a 13 mc.).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 



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