Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chiarimenti interpretativi
di Pietro Francesco Nicolai - 13/03/2019
L’ambito normativo, nazionale ed europeo, che disciplina i requisiti di resistenza e di stabilità dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale impiegati nelle costruzioni, e le rispettive modalità di controllo ed accettazione, si compone di una vasta ed articolata serie di norme (leggi, regolamenti e norme tecniche armonizzate) che risultano spesso dispersive, e di complessa interpretazione, nei riguardi della loro corretta applicazione nella cosiddetta pratica di cantiere.
Nello specifico, cercheremo di chiarire, o meglio, di interpretare, i casi in cui risulta obbligatorio effettuare le prove di accettazione sui materiali e sui prodotti ad uso strutturale impiegati nelle costruzioni.
La norma principale di riferimento è attualmente rappresentata dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2018) - il quale, al Capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale” (§ 11.1) prescrive quanto segue:
Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 .
I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
- qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
- accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.
[…]
Sarà inoltre onere del Direttore dei lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1.
[…]
Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei lavori predispone, nell’ambito della Relazione a struttura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni.
È importante sottolineare che l’accettazione dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale viene eseguita a cura del Direttore dei Lavori, mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione (NTC 2018 - § 11.1).
I controlli di accettazione, eseguiti a cura del Direttore dei Lavori, sono disciplinati dalle vigenti Norme Tecniche in funzione dei materiali utilizzati per la realizzazione degli elementi strutturali dell’opera. Tali controlli risultano obbligatori solamente nei casi previsti dalle Norme Tecniche; in particolare: qualora gli elementi strutturali dell’opera siano costituiti da calcestruzzo ovvero da calcestruzzo armato sussiste l’obbligo di effettuare i controlli di accettazione sia per il calcestruzzo che per l’acciaio delle armature. Nel caso di opere di carpenteria metallica i controlli di accettazione, relativi sia agli elementi di carpenteria che alle lamiere grecate, ai profili formati a freddo ed agli elementi di giunzione (bulloni, chiodi e giunzioni meccaniche), sono correlati alle rispettive quantità – espresse in peso o in numero – degli elementi effettivamente utilizzati per la realizzazione delle singole componenti strutturali. In particolare, per quantità limitate di elementi di carpenteria metallica, al disotto della soglia di due tonnellate stabilita dalla normativa, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori, che terrà conto anche della complessità della struttura; per quantità limitate di lamiere grecate, profili formati a freddo, bulloni, chiodi e giunzioni meccaniche, al disotto delle rispettive soglie stabilite dalla normativa, il numero di campioni da prelevare è individuato dal Direttore dei Lavori (NTC 2018 - § 11.3.4.11.3). In generale, il numero di campioni da prelevare viene stabilito dal Direttore dei Lavori; tale numero può anche essere pari a zero, come nel caso di opere che impiegano quantità limitate di elementi di carpenteria metallica e di elementi di giunzione, molto al disotto delle rispettive soglie di normativa; si pensi, per esempio, al caso in cui l’opera sia rappresentata da un architrave, da un telaio di cerchiatura, da un solaio di limitate dimensioni o da qualche tirante. In tali casi sussiste la possibilità discrezionale del Direttore dei Lavori di non effettuare controlli di accettazione (prove su campioni standard); tale possibilità non esime, tuttavia, il Direttore dei Lavori dall’obbligo di acquisizione e verifica della relativa documentazione di identificazione e qualificazione (NTC 2018 - §11.1). Nel caso di strutture in muratura portante sono obbligatori i controlli sugli elementi e sulla malta che costituiscono la muratura. Nel caso di materiali e prodotti ad uso strutturale a base di legno (legno massiccio e legno lamellare) risultano obbligatori specifici controlli visuali e dimensionali su campionature determinate; in questo caso è anche importante sottolineare la specifica formazione professionale che deve possedere il Direttore dei Lavori per svolgere correttamente i controlli sugli elementi in legno secondo le procedure indicate dalle rispettive normative europee armonizzate.
Specifiche prove di accettazione sono previste inoltre per i componenti prefabbricati in calcestruzzo armato e in calcestruzzo armato precompresso, sistemi di precompressione a cavi post tesi, tiranti di ancoraggio per uso geotecnico, dispositivi di vincolo (appoggi strutturali) e dispositivi antisismici e di controllo delle vibrazioni.
In definitiva, la corretta interpretazione della normativa, circa l’obbligo di effettuare le prove di accettazione dei materiali che costituiscono i vari elementi strutturali dell’opera - nei casi in cui tale obbligo rientra comunque nel potere discrezionale del Direttore dei Lavori - non può prescindere dall’estensione e dalla configurazione di ciascun elemento strutturale oltre che da una valutazione dell’opera nel suo complesso. Consideriamo, per esempio, un intervento locale consistente nella sostituzione di un architrave in legno con un architrave costituito da profilati in acciaio di tipo S235 realizzato su una muratura esistente con livello di conoscenza LC1 (Conoscenza limitata). In tal caso le caratteristiche meccaniche della muratura, dedotte in funzione della sua tipologia (valori minimi della resistenza media a compressione e a taglio di cui alla Tabella C8.5.I della Circolare), saranno notevolmente ridotte applicando il fattore di confidenza (Circolare - § C8.5.4) e il coefficiente parziale di sicurezza. Tali coefficienti correttivi vengono introdotti per tener conto, in maniera probabilistica, delle incertezze sulla valutazione della muratura, sulla composizione, sui difetti e sulle prestazioni meccaniche effettive degli elementi murari e della malta, oltre che dei possibili difetti di esecuzione. Le verifiche combinate dei profilati di acciaio e della muratura di appoggio saranno condotte con un grado di incertezza relativamente elevato (introduzione dei coefficienti di riduzione delle resistenze), pertanto, avendo adottato un acciaio di base, con caratteristiche meccaniche inferiori agli altri tipi previsti dalla normativa, per l’accettazione dei profilati di acciaio risulta spesso sufficiente reperire correttamente (accertamento dell’origine e della rispondenza tecnica della documentazione) la sola documentazione di identificazione e qualificazione senza dover eseguire onerose prove di accettazione; tali prove sarebbero infatti superflue per il grado di incertezza complessivo nel quale viene calcolata e realizzata l’opera nel suo insieme. Le medesime considerazioni possono essere estese anche ad altri casi, come, per esempio, nel caso in cui l’intervento sia costituito da un cordolo in muratura armata, oppure da una riparazione locale con intonaco armato, su una struttura in muratura esistente; anche in questi casi le parti che compongono l’opera non possono essere considerate come singoli elementi di muratura e di armatura, bensì come parti integranti della muratura esistente e, come tali, devo essere sottoposti a criteri di accettazione appropriati in funzione dei loro contributi di resistenza e di stabilità all’interno delle rispettive opere.
Nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 - viene inoltre specificato quanto segue:
Oltre ai casi in cui le NTC prevedono esplicitamente l’esecuzione delle prove di accettazione obbligatorie, precisandone le modalità di campionamento ed esecuzione, il Direttore dei Lavori può in ogni caso richiedere l’esecuzione di ulteriori prove che ritenga opportune o necessarie ai fini dell’accettazione del materiale o prodotto per uso strutturale. Essendo le predette prove finalizzate all’accettazione, le stesse devono far parte della documentazione tecnica prevista dal D.P.R. 380/2001, ed in particolare della Relazione a strutture ultimate e del collaudo statico.
Nel caso particolare, di interventi strutturali relativi a costruzioni esistenti, le Norme Tecniche, al Capitolo 8 “Costruzioni esistenti” (§ 8.4), così recitano:
Si individuano le seguenti categorie di intervento:
- interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;
- interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;
- interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.
Solo gli interventi di miglioramento e adeguamento sono sottoposti a collaudo statico.
Per quanto sopra specificato, gli interventi di riparazione o locali non sono sottoposti a collaudo statico.
Per meglio comprendere il legame tra le categorie di intervento relative alle costruzioni esistenti, sopra richiamate, e l’obbligo di effettuare le prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale ivi impiegati, riportiamo un excursus normativo relativo al collaudo statico:
Il collaudo statico, come obbligo normativo e nella forma tecnico-giuridica attuale, è stato introdotto dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge tutt’ora in vigore), la quale, all’art. 7, stabilisce che Tutte le opere di cui all’articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico, ossia devono essere sottoposte a collaudo statico le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, nonché le opere a struttura metallica, come definite nell’articolo 1 della Legge.
Gli articoli 1 e 7 della Legge 1086/71 sono stati di fatto recepiti, tal quali, dagli articoli 53 e 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - con riferimento alla medesima tipologia di opere, in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.
Il collaudo statico è attualmente disciplinato dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018); in particolare, al Capitolo 9 - “Collaudo statico” - di tale Decreto viene riportato quanto segue:
Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione del certificato di collaudo.
Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera.
A differenza del passato, le vigenti normative prevedono il collaudo statico, laddove obbligatorio, per tutte le strutture portanti, costituite da qualsiasi materiale utilizzabile a tale scopo, non solamente per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica; viene inoltre stabilito che il collaudo statico deve essere eseguito in corso d’opera al fine di consentire la completa ispezionabilità, da parte del Collaudatore, degli elementi strutturali interessati.
Tra gli adempimenti tecnici del Collaudatore, ossia quegli adempimenti attraverso i quali il Collaudatore perviene alla formulazione del giudizio tecnico sulla collaudabilità dell’opera, vi è anche quello di esaminare i certificati delle prove sui materiali, emessi a cura della Direzione dei Lavori, al fine di riscontrare la conformità dell’opera alla vigente normativa, nonché quello di prescrivere, se ritenuto necessario, l’esecuzione di ulteriori prove complementari.
Si delineano pertanto le seguenti fattispecie:
Nel caso specifico di costruzioni esistenti sottoposte a collaudo statico, ovvero nel caso di interventi di miglioramento o di adeguamento, oltre alla figura del Direttore dei Lavori è presente anche quella del Collaudatore, il quale, ricordiamo, rappresenta una figura terza, che non deve essere intervenuta, in alcun modo, nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera da collaudare; il Collaudatore, nel recepire, di volta in volta, la documentazione fornita dal Direttore dei Lavori e relativa all’accettazione dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale, esprime un suo giudizio in merito alla loro ammissibilità ai fini della collaudabilità dell’opera nel suo insieme e, se ritenuto necessario, prescrive l’esecuzione di ulteriori prove e/o indagini. In pratica, nel caso di costruzioni esistenti sottoposte a collaudo statico, l’onere dell’accettazione dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale è a carico sia del Direttore dei Lavori che del Collaudatore. Il Collaudatore può, in relazione alle sue autonome valutazioni e in funzione della tipologia e dell’estensione dell’opera da collaudare, ritenere pienamente sufficiente la documentazione fornita dal Direttore dei Lavori, la quale può anche non contemplare alcuna prova di accettazione in quanto non obbligatoria; il Collaudatore può tuttavia prescrivere, come già affermato, l’esecuzione di ulteriori prove e/o indagini ritenute necessarie per il collaudo dell’opera.
Nel caso specifico di costruzioni esistenti non sottoposte a collaudo statico, ovvero nel caso di interventi di riparazione o locali, non essendo presente la figura del Collaudatore, l’onere dell’accettazione dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale è a carico del solo Direttore dei Lavori, il quale, ad opera terminata, redige una Relazione, che la vigente normativa definisce “Relazione a struttura ultimata”, nel caso di opere in calcestruzzo armato o a struttura metallica (D.P.R 380/2001 – Art. 65), ovvero “Relazione sui controlli e sulle prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali”, nel caso di opere di carpenteria metallica (NTC 2018 § 11.3.4.11.3), mentre non viene indicata alcuna Relazione specifica per opere costituite da materiali di altro tipo. In tale Relazione viene, tra l’altro, riportata obbligatoriamente tutta la documentazione di identificazione e qualificazione dei materiali utilizzati negli elementi strutturali e le eventuali prove di accettazione, in funzione dei rispettivi obblighi normativi.
In definitiva, la normativa vigente, nel caso di opere esistenti sottoposte a collaudo statico, lascia un margine di azione al Collaudatore, il quale, nelle vesti di “giudice imparziale”, può intervenire nelle valutazioni di accettazione delle parti strutturali che compongono l’opera per formulare il giudizio conclusivo di collaudo; il Collaudatore può anche mettere in discussione, secondo il suo personale giudizio, quanto già stabilito ed accettato dal Direttore dei Lavori, impartendo le opportune disposizioni – correttive e/o integrative – nonché l’esecuzione di prove di accettazione, finalizzate al collaudo dell’opera. La normativa, nei casi in cui prescrive l’obbligo del collaudo dell’opera, introduce quindi la figura del Collaudatore, integrativa e complementare a quella del Direttore dei Lavori; d’altra parte, qualora il Collaudatore avesse la sola funzione di recepire passivamente le scelte discrezionali del Direttore dei Lavori, sarebbe, di fatto, un clone del Direttore dei Lavori senza alcuna utilità aggiuntiva a garanzia della sicurezza e della stabilità dell’opera.
Per determinate opere soggette a collaudo statico – storicamente per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e per le opere a struttura metallica – risulta ben chiaro l’obbligo di eseguire le prove di accettazione dei materiali e dei prodotti per uso strutturale utilizzati per la loro realizzazione. Interpretazioni ambigue e distorte della normativa sorgono per le opere costituite da strutture portanti di altro tipo, come, per esempio, nel caso di interventi su strutture in muratura esistenti ovvero nel caso di interventi locali di sostituzione e/o integrazione di singole componenti strutturali all’interno di un’opera esistente; in questi casi occorre valutare singolarmente la funzione strutturale dei materiali e dei prodotti utilizzati nei vari interventi e, per ciascuno di essi, stabilire se risulta obbligatorio o meno eseguire le rispettive prove di accettazione. La normativa, come sopra indicato, lascia ampi margini discrezionali al Direttore dei Lavori, il quale, nel caso di opere non sottoposte a collaudo statico, è l‘unica figura che deve esprimere un giudizio di accettazione dei materiali e dei prodotti utilizzati per la realizzazione dei singoli interventi e dell’opera nel suo insieme. In altre parole, se viene meno la figura del Collaudatore, in quanto non presente per legge, è il Direttore dei Lavori che dovrà legittimare ed accettare l’opera, una volta completata, affinché possa essere utilizzata in piena efficienza e in sicurezza. Essendo il Direttore dei Lavori delegato al controllo dell’opera nella fase di realizzazione al fine di garantirne la funzionalità e la sicurezza, nel caso in cui, nel giudizio di accettazione dei materiali e dei prodotti utilizzati per la realizzazione dell’opera, non interviene anche la figura del Collaudatore, in quanto non prevista per legge, il potere discrezionale attribuito al Direttore di Lavori dalla vigente normativa può essere esercitato nella sua interezza e in piena autonomia.
Quanto sopra descritto rappresenta, in estrema sintesi, l’attuale sistema normativo che regola l’accettazione dei materiali e dei prodotti per uso strutturale nel nostro Paese, sistema normativo costituito da molteplici leggi, regolamenti e norme tecniche armonizzate, spesso superflue e ridondanti, che disciplinano il campo delle costruzioni. Il legislatore – o meglio, i tanti legislatori di altrettanti paesi dell’Unione Europea – nella legittima volontà di definire, standardizzare ed armonizzare compiutamente ogni processo di ciascun sistema costruttivo, hanno contribuito a generare caos, dispersione e disordine.
La figura del Direttore dei Lavori e quella del Collaudatore, come le abbiamo finora intese, possono sembrare inutili ed anacronistiche in una realtà – quella attuale – dinamica e con regole estese ed incerte. Da un’attenta valutazione degli obblighi normativi, a cui devono adempiere tali figure professionali, e della carente ed inadeguata importanza economica e sociale che gli viene oggi riconosciuta, insieme alle responsabilità sempre più gravose a cui sono sottoposte, emergono dati sconfortanti, che vanno nella direzione opposta a quella del cosiddetto Progresso. Non si può definire Progresso il sovraccarico di incombenze tecnico-giuridiche, di pertinenza del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, in assenza di un’adeguata compensazione, sia economica che, soprattutto, sociale! Non si può definire Progresso una sterminata e lacunosa legislazione che definisce, con zelante attenzione, tutti i possibili atti e tutte le possibili responsabilità, per raggiungere i risultati attesi, senza curarsi troppo dei percorsi da compiere, delle risorse e delle energie da impiegare!
Siamo comunque fiduciosi! La fase storica che oggi viviamo giungerà naturalmente ad un nuovo ed originale equilibrio. Auspichiamo tutti che si arrivi ad una ragionata sintesi per riportare in nostro lavoro - di Tecnici Professionisti - alla sua originaria concezione: pensare, costruire e vivere il nostro tempo.
A cura di Ing. Pietro Francesco Nicolai
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