RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
12/05/2009
A fine di promuovere il recupero a fini abitativi dei sottotetti
esistenti e con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo
territorio attraverso un più efficace riutilizzo, nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili,
dei volumi esistenti nonché di favorire la messa in opera di
interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici,
la Regione Lazio ha pubblicato sul BURL 21/04/2009 n. 15 la legge
16 aprile 2009, n. 13 recante Disposizioni per il recupero a
fini abitativi dei sottotetti esistenti.
In particolare, la legge è composta da 7 articoli che prevedono:
Per quanto riguarda le condizioni per il recupero, la legge prevede che, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, possono essere recuperati i sottotetti attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni:
In caso di comprovata impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere a quest’ultimo obbligo, è consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l’intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma che sarà destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
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In particolare, la legge è composta da 7 articoli che prevedono:
- l’art. 1 definisce la finalità della legge;
- l’art. 2 da una definizione puntuale a sottotetto come: volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stato computato come volume residenziale;
- l’art. 3 definisce le condizioni per il recupero dei sottotetti;
- gli art. 4, 5 e 6 definiscono la classificazione dell’intervento, le modalità di intervento e vincolano il recupero del sottotetto all’utilizzo di tecniche per l’isolamento termico, di architettura sostenibile e di bioedilizia, di risparmio idrico, al ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili;
- l’art. 7 definisce esclusioni e deroghe.
Per quanto riguarda le condizioni per il recupero, la legge prevede che, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, possono essere recuperati i sottotetti attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni:
- l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;
- l’altezza media interna netta (nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso) deve essere fissata in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione dell’altezza media sino a 2,20 metri anche per gli spazi ad uso abitazione;
- nei locali con soffitto a volta l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);
- in caso di soffitto non orizzontale, fermo restando il secondo punto, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio;
- gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi previsti nel secondo punto devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta;
- sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla legge.
In caso di comprovata impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere a quest’ultimo obbligo, è consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l’intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma che sarà destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
A cura di Ilenia
Cicirello
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