RECUPERO DEI SOTTOTETTI
17/01/2006
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta regionale del 27 dicembre 2005,
n. 52 la legge regionale 27/12/2005, n. 20 recante “Modifiche alla
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del
territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti
esistenti”. Il testo normativo è entrato in vigore il 14 gennaio
2006 e definisce i sottotetti come i volumi sovrastanti l’ultimo
piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura, precisando successivamente che negli
edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento
della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva, esistenti
alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi
di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di
denunce di inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2005, è
consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del
piano sottotetto.
Particolare attenzione merita la qualità estetica del recupero del sottotetto e l’immagine esterna poiché i progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale.
Il divieto di realizzare sottotetti negli edifici di nuova costruzione è esteso da tre a cinque anni.
© Riproduzione riservata
Particolare attenzione merita la qualità estetica del recupero del sottotetto e l’immagine esterna poiché i progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale.
Il divieto di realizzare sottotetti negli edifici di nuova costruzione è esteso da tre a cinque anni.
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