REGIME FISCALE
25/01/2006
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.10/e del 17 gennaio
2006 esplica il regime fiscale applicabile alle vendite giudiziarie
aventi ad oggetto vari appartamenti, intervenute nell’ambito di una
procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito
fondiario. Nella fattispecie la risoluzione chiarisce il caso di
un’espropriazione contro il terzo proprietario, a carico di una
società immobiliare che nel frattempo è stata dichiarata
fallita.
La risoluzione è rivolta alla condizione tributaria sulle vendite giudiziarie, rispondendo al quesito se queste siano soggette a IVA o imposta proporzionale di registro.
Posto che per determinare il corretto regime fiscale da applicare, IVA o imposta di registro, si deve accertare la sussistenza o meno in capo al soggetto cedente, del requisito soggettivo di cui all’articolo 1 del d.P.R. n. 633/1972, la risoluzione prospetta che il trasferimento coattivo da soggetto non esercente attività d’impresa esula dal campo di applicazione IVA e deve, pertanto, essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro. Si ribadisce inoltre che tali operazioni sono da assoggettare ad IVA allorquando riguardino beni provenienti da imprese.
© Riproduzione riservata
La risoluzione è rivolta alla condizione tributaria sulle vendite giudiziarie, rispondendo al quesito se queste siano soggette a IVA o imposta proporzionale di registro.
Posto che per determinare il corretto regime fiscale da applicare, IVA o imposta di registro, si deve accertare la sussistenza o meno in capo al soggetto cedente, del requisito soggettivo di cui all’articolo 1 del d.P.R. n. 633/1972, la risoluzione prospetta che il trasferimento coattivo da soggetto non esercente attività d’impresa esula dal campo di applicazione IVA e deve, pertanto, essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro. Si ribadisce inoltre che tali operazioni sono da assoggettare ad IVA allorquando riguardino beni provenienti da imprese.
© Riproduzione riservata