REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

14/10/2009

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 ottobre scorso ha approvato, in via preliminare uno schema di regolamento riguardante la semplificazione della procedura di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Lo schema, che raccoglie il lavoro di un apposito gruppo di studio costituito presso il Ministero con la partecipazione e la condivisione delle Regioni e dell’ANCI, è diretto ad assicurare rapide risposte alle istanze dei cittadini e nello stesso tempo a garantire la tutela del paesaggio.
Il regolamento riduce di almeno il 50% gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese, dimezzando i tempi dei procedimenti per autorizzare gli interventi di lieve entità, che costituiscono una buona parte delle istanze di nulla osta paesaggistico.
Il testo individua un elenco di tipologie di interventi qualificabili come di lieve entità (ad es. nel caso di incrementi di volumi non superiori al 10 per cento, di interventi interni agli edifici, di adeguamenti antisismici) e definisce una procedura più breve e più semplice per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione. Vengono introdotte, in tal modo, ben tredici semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria, pur assicurando la piena salvaguardia dei beni.
In particolare il Regolamento di semplificazione previsto all’articolo 146, comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, consta di 7 articoli e di un allegato che contiene un elenco di 42 interventi definiti di lieve entità.
Il Gruppo che ha predisposto lo schema di Regolamento ha operato su due direttrici complementari:
  • l’individuazione di un elenco di tipologie di interventi qualificabili come “di lieve entità”;
  • la definizione di una procedura più breve (relativamente alla tempistica) e più semplice per il rilascio, o il diniego, dell’autorizzazione.
In particolare:
  • l’articolo 1 dispone l’assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, ove comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici con un elenco dei tipi di interventi qualificati di lieve entità allegato al provvedimento;
  • l’articolo 2 detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale;
  • l’articolo 3 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza;
  • l’articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata;
  • l’articolo 5 contiene alcune previsioni di carattere organizzativo, non comportanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, volte ad assicurare il sollecito esame delle istanze;
  • l’articolo 6 dispone che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino, entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti atti a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri contenuti nel regolamento medesimo;
  • l’articolo 7, infine, prevede che l’entrata in vigore del provvedimento sia contestuale all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica recate dall’articolo 146 del Codice.
Come già detto lo schema di Regolamento contiene ben 13 semplificazioni tra le quali ricordiamo:
  • risultano compresi tra quelli di lieve entità ben quarantadue tipi di interventi che hanno un’incidenza visibile sul paesaggio e che, si stima, costituiscono circa il 75% del totale;
  • è previsto che l’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su una scheda tipo. Nella relazione il professionista deve attestare la conformità dell’intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica;
  • la presentazione dell’istanza, ove possibile, potrà avvenire per via telematica e, qualora essa riguardi attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico, se istituito;
  • il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza;
  • è previsto uno screening immediato delle istanze di autorizzazione ricevute, al fine di verificare, e quindi comunicare agli interessati, se l’intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria o, invece, semplificata (se rientra tra quelli di “lieve entità”), oppure se è esonerato ai sensi dell’art. 149 del Codice dall’autorizzazione;
  • trattandosi di interventi di lieve entità il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, alla sola condizione che l’area interessata sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d’uso del paesaggio;
  • per il procedimento di autorizzazione semplificato non è obbligatorio - sempre in considerazione della lievità degli interventi - il parere delle Commissioni locali per il paesaggio.
Successivamente all’approvazione dello schema di Regolamento il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi ha dichiarato:
“Mi auguro che l’iter del regolamento che prevede il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari si concluda il prima possibile. Semplificare e rendere più efficiente la tutela del paesaggio è infatti interesse comune di tutti i cittadini e delle istituzioni.”

A cura di Paolo Oreto


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