REGOLE PER L’INTERSCAMBIO DEI DATI CATASTALI
27/11/2007
Sul supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta ufficiale n. 274 del
24 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto dell’Agenzia del
Territorio 13 novembre 2007 recante “ Definizione delle regole
tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via
telematica da parte dei sistemi informatici di altre
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 59, comma 7-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Con il citato decreto, vengono definite le regole tecnico economiche per l’utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Viene in tal modo perfezionato il procedimento - già attivato in modalità provvisoria con l’emanazione della Circolare n. 7 del 30 dicembre 2006 - previsto per la piena attuazione dell’interscambio dati posto alla base della cooperazione applicativa tra l’Agenzia del Territorio e le altre pubbliche amministrazioni, nel quadro del nuovo sistema informativo nazionale catastale.
La base dati catastale, che rientra nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale, è costituita dall’insieme delle informazioni amministrativo-censuarie, grafiche e cartografiche, relative alla totalità dei beni immobili geograficamente localizzati in ambito territoriale comunale. Lo stesso decreto legislativo citato (Codice della P.A. digitale) prevede che tale base dati deve essere resa disponibile, senza alcun onere, alle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, quando necessaria per lo svolgimento - diretto o tramite i soggetti delegati dalle stesse amministrazioni - dei propri compiti istituzionali, nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali. Per l’accesso ai servizi di interscambio delle informazioni catastali è necessaria la sottoscrizione di una specifica convenzione, redatta secondo lo schema contenuto nell’allegato “A” al decreto, di durata quinquennale e tacitamente rinnovata, salvo formale disdetta da una delle parti tramite comunicazione con almeno 90 giorni di preavviso.
Nell’allegato “B” al decreto in oggetto sono definite le tipologie dei servizi e i relativi livelli di servizio pubblicate sul sito dell’Agenzia del Territorio e aggiornate con cadenza periodica, d’intesa con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni istituito con l’articolo 59, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005. Analogamente, le amministrazioni che aderiscono al sistema di interscambio dei dati catastali, rendono disponibile l’aggiornamento delle informazioni di propria titolarità, che abbiano attinenza con la base dei dati catastali, in conformità alle regole tecniche del “Sistema Pubblico di Connettività”.
© Riproduzione riservata
Con il citato decreto, vengono definite le regole tecnico economiche per l’utilizzo della base dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Viene in tal modo perfezionato il procedimento - già attivato in modalità provvisoria con l’emanazione della Circolare n. 7 del 30 dicembre 2006 - previsto per la piena attuazione dell’interscambio dati posto alla base della cooperazione applicativa tra l’Agenzia del Territorio e le altre pubbliche amministrazioni, nel quadro del nuovo sistema informativo nazionale catastale.
La base dati catastale, che rientra nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale, è costituita dall’insieme delle informazioni amministrativo-censuarie, grafiche e cartografiche, relative alla totalità dei beni immobili geograficamente localizzati in ambito territoriale comunale. Lo stesso decreto legislativo citato (Codice della P.A. digitale) prevede che tale base dati deve essere resa disponibile, senza alcun onere, alle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, quando necessaria per lo svolgimento - diretto o tramite i soggetti delegati dalle stesse amministrazioni - dei propri compiti istituzionali, nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali. Per l’accesso ai servizi di interscambio delle informazioni catastali è necessaria la sottoscrizione di una specifica convenzione, redatta secondo lo schema contenuto nell’allegato “A” al decreto, di durata quinquennale e tacitamente rinnovata, salvo formale disdetta da una delle parti tramite comunicazione con almeno 90 giorni di preavviso.
Nell’allegato “B” al decreto in oggetto sono definite le tipologie dei servizi e i relativi livelli di servizio pubblicate sul sito dell’Agenzia del Territorio e aggiornate con cadenza periodica, d’intesa con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni istituito con l’articolo 59, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005. Analogamente, le amministrazioni che aderiscono al sistema di interscambio dei dati catastali, rendono disponibile l’aggiornamento delle informazioni di propria titolarità, che abbiano attinenza con la base dei dati catastali, in conformità alle regole tecniche del “Sistema Pubblico di Connettività”.
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