RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO

12/06/2009

Rendimento energetico in edilizia: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Il DPR è il primo dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 dello scorso 6 marzo e che servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni, e definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.

Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici l'art. 3 del DPR definisce che si debbano adottare le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni, ovvero:
  • le UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
  • le UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Dal punto di vista tecnico, il l'art. 4 del DPR definisce i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, a titolo d'esempio, è previsto che per tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, si procede in sede progettuale:
  • alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai dlgs 192/2005;
  • alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a:
    • per gli edifici residenziali quali abitazioni civili e rurali ai seguenti valori:
      1. 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
      2. 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
    • per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
      1. 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
      2. 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
Il DPR prevede che il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste in una relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/1991. Per quanto concerne schemi e modalità per la compilazione delle relazioni tecniche si può fare riferimento all'Allegato E al dlgs 192/2005.

I calcoli e le verifiche devono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, considerando tali le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo (motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto) recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo UNI e CEN.

Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:
  • lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente esterno;
  • lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
  • lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa;
  • gli apporti termici interni;
  • gli apporti termici solari;
  • l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
  • l'eventuale controllo dell'umidità negli ambienti climatizzati;
  • le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
  • le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
  • le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
  • le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia;
  • l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
  • per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.
Per quanto riguarda i criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, l'art. 5 del DPR fissa le seguenti scadenze temporali (previste dall'Allegato L al Dlgs 192/2005):
  • ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
  • ogni 2 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovute ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
  • ogni 4 anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
A cura di Ilenia Cicirello


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