RESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE PER EVENTUALI IMPORTI IN NERO

21/01/2008

Con il comma 16 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2008, che ha modificato l’articolo 60-bis del DPR n. 633/1972, l’acquirente di un immobile risponde in solido con il venditore se una parte della vendita è stata corrisposta in nero.
La nuova norma stabilisce, quindi, che se l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione non corrisponde a quello effettivo, colui che acquista, anche se privato cittadino, deve rispondere in solido con il venditore del pagamento dell’Iva dovuta insieme alle relative sanzioni in merito alla differenza tra il valore dichiarato e quello effettivo.
Questo è, quindi, il modo con cui il Fisco cerca di contrastare l’evasione nel settore immobiliare.

L’importanza di questa norma sta nel fatto che anche il privato, come già accade nel caso di dichiarazione falsa per l’acquisto della prima casa, può essere perseguito dal Fisco in quanto, ai fini dell’Iva, risulta “soggetto passivo” mentre, precedentemente, con il DPR n. 633/1972, era consentito procedere solo nel caso in cui gli acquirenti agivano nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
La norma, poi, indica anche che l’acquirente può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell’atto: da notare che la responsabilità del cessionario decorre solo dalla stipula dell’atto e, quindi, non può essere chiamato a rispondere di sottofatturazioni relative agli acconti, se non successivamente alla stipula dell’atto.
Sempre entro i 60 giorni è previsto che l’acquirente che abbia sanato la sua posizione deve presentare all’ufficio territorialmente competente la copia dell’attestazione del pagamento e dei documenti contabili oggetto di regolarizzazione.
Bisogna sottolineare, comunque, che quando l’acquirente è “soggetto passivo” d’imposta dell’Iva, già l’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997, prevede una responsabilità specifica sia nel caso in cui la fattura non venga ricevuta sia nel caso in cui si sia ricevuta una fattura irregolare. La norma prevede, inoltre, che nel caso in cui l’acquirente non provveda alla regolarizzazione dovrà rispondere con una sanzione pari al 100% dell’imposta, a differenza della vecchia normativa dove chi non regolarizzava la posizione non aveva responsabilità.

Vale la pena, altresì, precisare che la responsabilità per l’imposta e le sanzioni scattano nel caso in cui viene rilevata una discrepanza tra il valore dichiarato e, quindi, fatturato, e quello effettivo.
Il fisco, nel caso in cui procede alle verifiche, dovrà rettificare il corrispettivo fatturato rispetto a quello effettivo ottenendo come conseguenza che se la Visco-Bersani (che prevedeva la rettifica in base al valore normale dell’immobile) viene inserita come rettifica analitica e non presuntiva, il Fisco può accertare la maggiore imposta, sia all’acquirente che al venditore, solo sulla base del fatto che il corrispettivo risulta diverso da quello dichiarato.

A cura di Paola Bivona


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