RESTAURI E CONTRIBUTI
22/05/2006
Il decreto legislativo n. 42/2004, codice dei beni culturali,
prevede che le spese di manutenzione, protezione e restauro di
immobili vincolati, siano interamente deducibili nei limiti dei
vincoli imposti dalla legge.
La deduzione, in particolare, riguarda le spese effettivamente a carico dell'impresa.
Ad esempio, se per il restauro di un determinato immobile è stato ricevuto un contributo, la deduzione non riguarda tale somma.
E ancora: per la somma ammessa a contributo, deve risultare che la stessa si riferisce a lavori non obbligatori per legge attraverso opportuna certificazione rilasciata dalla soprintendenza del ministero per i Beni e le Attività culturali.
L'agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione n. 147/2003 aveva spiegato come si deve muovere l'impresa che ristruttura un immobile storico-artistico nella capitalizzazione dei costi-posto specificando, inoltre, che la deduzione è ammessa solo e soltanto se l'immobile è strumentale per l'esercizio dell'attività.
Il codice dei beni culturali, invece, prevede che al di là delle precedenti precisazioni, si possono dedurre le sole spese di manutenzione ordinaria nella misura massima del 15% del canone annuale.
Sarebbe opportuno, quindi, che si provvedesse ad opportuni chiarimenti da parte degli organi competenti per quanto concerne i costi capitalizzati sugli immobili patrimonio.
© Riproduzione riservata
La deduzione, in particolare, riguarda le spese effettivamente a carico dell'impresa.
Ad esempio, se per il restauro di un determinato immobile è stato ricevuto un contributo, la deduzione non riguarda tale somma.
E ancora: per la somma ammessa a contributo, deve risultare che la stessa si riferisce a lavori non obbligatori per legge attraverso opportuna certificazione rilasciata dalla soprintendenza del ministero per i Beni e le Attività culturali.
L'agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione n. 147/2003 aveva spiegato come si deve muovere l'impresa che ristruttura un immobile storico-artistico nella capitalizzazione dei costi-posto specificando, inoltre, che la deduzione è ammessa solo e soltanto se l'immobile è strumentale per l'esercizio dell'attività.
Il codice dei beni culturali, invece, prevede che al di là delle precedenti precisazioni, si possono dedurre le sole spese di manutenzione ordinaria nella misura massima del 15% del canone annuale.
Sarebbe opportuno, quindi, che si provvedesse ad opportuni chiarimenti da parte degli organi competenti per quanto concerne i costi capitalizzati sugli immobili patrimonio.
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