RETE NATURA 2000: CRITERI MINIMI UNIFORMI
13/11/2007
Sulla Gazzetta ufficiale n. 258 del 6 novembre scorso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ha pubblicato il Decreto 17 ottobre 2007 recante
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a
Zone di protezione speciale (ZPS).”.
Il decreto è composto da 8 articoli e da un allegato contenente la descrizione delle tipologie ambientali di riferimento per le zone di protezione speciale.
Il decreto è stato emanato anche in considerazione del fatto che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131 un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'articolo 3 “le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat”, nonché, ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat”.
I primi tre articoli del decreto vengono utilizzati per definire:
Con gli articoli nn. 4, 5 e 6 vengono individuate le tipologie ambientali di riferimento per le zone di protezione speciale (ZPS), vengono indicati i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS e vengono indicati anche i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.
Precisiamo, altresì, che nel citato articolo 5, tra i criteri generali di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) vi sono tra l’altro, i seguenti divieti:
© Riproduzione riservata
Il decreto è composto da 8 articoli e da un allegato contenente la descrizione delle tipologie ambientali di riferimento per le zone di protezione speciale.
Il decreto è stato emanato anche in considerazione del fatto che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131 un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'articolo 3 “le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat”, nonché, ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat”.
I primi tre articoli del decreto vengono utilizzati per definire:
- le finalità del decreto stesso;
- le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
- le misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione dei volatili selvatici.
- valutazione d’incidenza (VI) dei piani e programmi nel cui ambito territoriale di riferimento sono presenti siti della Rete natura 2000 e degli interventi che ricadono all’interno di tali siti ovvero che possono avere incidenze significative sugli stessi;
- misure di conservazione specifiche;
- eventuali piani di gestione specifici od integrati ad altri piani,
Con gli articoli nn. 4, 5 e 6 vengono individuate le tipologie ambientali di riferimento per le zone di protezione speciale (ZPS), vengono indicati i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS e vengono indicati anche i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.
Precisiamo, altresì, che nel citato articolo 5, tra i criteri generali di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) vi sono tra l’altro, i seguenti divieti:
- realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
- apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad
eccezione delle cave previste negli strumenti di pianificazione
generale e di settore vigenti alla data di emanazione del DM o che
verranno approvati entro il periodo di transizione (9 mesi da tale
data); comunque, in via transitoria, per 18 mesi dalla data di
emanazione del DM, in assenza di strumenti di pianificazione e
nelle more della valutazione d’incidenza degli stessi, è consentito
l’ampliamento delle cave in funzione, a condizione che la
valutazione d’incidenza sui relativi progetti sia positiva; infine
sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di
valutazione d’incidenza in conformità ai piani vigenti.
A cura di Paolo Oreto
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