RETE NATURA 2000: CRITERI MINIMI UNIFORMI

13/11/2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 258 del 6 novembre scorso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato il Decreto 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).”.
Il decreto è composto da 8 articoli e da un allegato contenente la descrizione delle tipologie ambientali di riferimento per le zone di protezione speciale.

Il decreto è stato emanato anche in considerazione del fatto che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131 un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'articolo 3 “le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat”, nonché, ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat”.

I primi tre articoli del decreto vengono utilizzati per definire:
  • le finalità del decreto stesso;
  • le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
  • le misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione dei volatili selvatici.
In Italia la direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 che assoggetta le ZSC e le ZPS alle seguenti specifiche misure di tutela:
  • valutazione d’incidenza (VI) dei piani e programmi nel cui ambito territoriale di riferimento sono presenti siti della Rete natura 2000 e degli interventi che ricadono all’interno di tali siti ovvero che possono avere incidenze significative sugli stessi;
  • misure di conservazione specifiche;
  • eventuali piani di gestione specifici od integrati ad altri piani,
la cui adozione è rimessa alle Regioni.

Con gli articoli nn. 4, 5 e 6 vengono individuate le tipologie ambientali di riferimento per le zone di protezione speciale (ZPS), vengono indicati i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS e vengono indicati anche i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.
Precisiamo, altresì, che nel citato articolo 5, tra i criteri generali di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) vi sono tra l’altro, i seguenti divieti:
  • realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
  • apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle cave previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di emanazione del DM o che verranno approvati entro il periodo di transizione (9 mesi da tale data); comunque, in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del DM, in assenza di strumenti di pianificazione e nelle more della valutazione d’incidenza degli stessi, è consentito l’ampliamento delle cave in funzione, a condizione che la valutazione d’incidenza sui relativi progetti sia positiva; infine sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d’incidenza in conformità ai piani vigenti.

    A cura di Paolo Oreto


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Documenti Allegati

Decreto .pdf