RICHIESTA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE DOPO L'ATTO DI TRASFERIMENTO
07/10/2008
La richiesta per usufruire delle agevolazioni prima casa può essere
effettuata anche successivamente l'atto di trasferimento
dell'immobile, con dichiarazione autenticata nelle firme, da
autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento
giudiziario, nelle more della registrazione del decreto di
trasferimento.
Questo in sintesi il contenuto della risoluzione 370/E dello scorso 3 ottobre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta di registro nell'ipotesi in cui l'agevolazione prima casa non sia stata invocata nell'atto di trasferimento.
L'Agenzia ha, innanzitutto, ripreso quanto stabilito dalla nota II-bis, posta in calce all'art. 1 della tariffa parte prima del DPR 26 aprile 1986, n. 131, ammettendo il riconoscimento dell'agevolazione prima casa al possesso dei seguenti requisiti, il cui possesso deve essere attestato dall'acquirente mediante il rilascio di apposita dichiarazione nell'atto di trasferimento dell'immobile:
Ma, come previsto dalla Suprema corte (Corte di Cassazione n. 21379 del 2006), il termine finale entro il quale il destinatario dell'agevolazione può far valere il suo diritto a chiedere l'applicazione dell'agevolazione tributaria sull'acquisto della prima casa, è costituito dalla registrazione dell'atto davanti all'Amministrazione fiscale.
In definitiva, la dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione prima casa può essere resa nelle more della registrazione del decreto di trasferimento. In mancanza di detto adempimento nel termine sopra indicato, non è possibile ottenere il rimborso della maggiore imposta versata.
© Riproduzione riservata
Questo in sintesi il contenuto della risoluzione 370/E dello scorso 3 ottobre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta di registro nell'ipotesi in cui l'agevolazione prima casa non sia stata invocata nell'atto di trasferimento.
L'Agenzia ha, innanzitutto, ripreso quanto stabilito dalla nota II-bis, posta in calce all'art. 1 della tariffa parte prima del DPR 26 aprile 1986, n. 131, ammettendo il riconoscimento dell'agevolazione prima casa al possesso dei seguenti requisiti, il cui possesso deve essere attestato dall'acquirente mediante il rilascio di apposita dichiarazione nell'atto di trasferimento dell'immobile:
- che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività (…). La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (…).
Ma, come previsto dalla Suprema corte (Corte di Cassazione n. 21379 del 2006), il termine finale entro il quale il destinatario dell'agevolazione può far valere il suo diritto a chiedere l'applicazione dell'agevolazione tributaria sull'acquisto della prima casa, è costituito dalla registrazione dell'atto davanti all'Amministrazione fiscale.
In definitiva, la dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione prima casa può essere resa nelle more della registrazione del decreto di trasferimento. In mancanza di detto adempimento nel termine sopra indicato, non è possibile ottenere il rimborso della maggiore imposta versata.
A cura di Ilenia
Cicirello
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