RICHIESTA MODIFICHE DALLE REGIONI
11/09/2006
Le Regioni ritenendo necessario e urgente un intervento
legislativo, in materia di vigilanza sulle costruzioni nelle
zone sismiche, che sappia coniugare le esigenze primarie di
tutela dell’incolumità pubblica con un sistema di controlli
improntato a criteri di adeguatezza e proporzionalità hanno
presentato una proposta di emendamento agli articoli
94 (autorizzazione per l'inizio dei lavori) e 104
(denuncia delle costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione e i controlli da parte dell’ufficio tecnico
competente) del DPR 380/2001 in materia di controlli sulle
costruzioni in zone sismiche. Il testo è ora all’esame della
Conferenza Unificata Stato-Regioni che in tempi brevi dovrebbe
esprimere il proprio parere.
Le Regioni precisano che occorre prevedere un sistema articolato di controlli, che sappia distinguere tra le diverse tipologie di costruzioni in ragione del diverso grado di rischio che le stesse comportano per l’incolumità pubblica.
Occorre, quindi, richiedere cioè un controllo sistematico, sia in via preliminare sul progetto che nel corso dei lavori, per le costruzioni che presentano un rilevante grado di complessità strutturale e per quelle che, in ragione degli usi cui sono destinate, hanno un carattere strategico per la protezione civile ovvero vedranno un significativo afflusso di pubblico o la permanenza di persone.
Nel caso, invece di opere strutturalmente non complesse e che non hanno una significativa rilevanza per l’incolumità pubblica occorre prevedere, viceversa, modalità semplificate di controllo. La selezione delle diverse tipologie di costruzioni da sottoporre a differenti modalità di controllo è necessario che sia rimessa, in conformità ai criteri di adeguatezza e differenziazione, al legislatore regionale, il quale potrà così avere la giusta considerazione delle diverse realtà locali, sia in termini normativi (diverse modalità di autorizzazione delle pratiche edilizie e di coinvolgimento dei professionisti nei controlli di conformità degli interventi), sia tenendo conto della diversa pericolosità sismica presente nel territorio e della presenza di fattori locali di amplificazione delle azioni sismiche.
Passando ad una illustrazione puntuale delle modifiche all’art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 proposte dalle Regioni, si sottolinea innanzitutto che il comma 1 viene sostanzialmente riprodotto nel suo testo vigente (con la sola eliminazione del riferimento improprio, ivi contenuto, agli atti -“decreti”- con cui viene stabilita la classificazione sismica dei Comuni, atteso che detta classificazione compete alle Regioni, che vi provvedono con atti e procedimenti differenti, in conformità ai propri Statuti e leggi regionali).
Nel comma 1 viene aggiunto poi un secondo periodo che riproduce, senza modifiche, il secondo comma del testo vigente.
Nel nuovo comma 2 viene previsto il conferimento alle Regioni della potestà di individuare forme diversificate di controllo dei progetti di costruzioni nelle zone a media e elevata sismicità, con l’affermazione di un preciso criterio, per il quale: tenendo ferma l’esigenza prioirtaria della tuela dell’incolunità pubblica, nella selezione delle diverse modalità di controllo per le restanti strutture, si dovrà tener conto dell’uso cui l’opera è destinata e della sua complessità strutturale.
Al comma 3 si introducono le nuove misure volte a potenziare le strutture tecniche chiamate a svolgere i controlli, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza. Per assicurare una fonte di finanziamento di questo intervento si introduce, nel medesimo comma, la possibilità per la legge regionale di stabilire l’obbligo della corresponsione di un contributo istruttorio e si prescrive che è possibile provvedere all’assunzione di nuovo personale da dedicare alle attività di controllo previste dall’articolo.
Il nuovo comma 3 sostituisce il precedente (che risulta così abrogato) che prevedeva la possibilità di un ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale, avverso il provvedimento di autorizzazione ovvero nel caso del suo mancato rilascio. Trattandosi di istituto di dubbia legittimità costituzionale e ormai desueto se ne propone il superamento.
Il comma 4 riproduce sostanzionalmente l’attuale disposizione relativa alla direzione dei lavori nelle zone classificate.
© Riproduzione riservata
Le Regioni precisano che occorre prevedere un sistema articolato di controlli, che sappia distinguere tra le diverse tipologie di costruzioni in ragione del diverso grado di rischio che le stesse comportano per l’incolumità pubblica.
Occorre, quindi, richiedere cioè un controllo sistematico, sia in via preliminare sul progetto che nel corso dei lavori, per le costruzioni che presentano un rilevante grado di complessità strutturale e per quelle che, in ragione degli usi cui sono destinate, hanno un carattere strategico per la protezione civile ovvero vedranno un significativo afflusso di pubblico o la permanenza di persone.
Nel caso, invece di opere strutturalmente non complesse e che non hanno una significativa rilevanza per l’incolumità pubblica occorre prevedere, viceversa, modalità semplificate di controllo. La selezione delle diverse tipologie di costruzioni da sottoporre a differenti modalità di controllo è necessario che sia rimessa, in conformità ai criteri di adeguatezza e differenziazione, al legislatore regionale, il quale potrà così avere la giusta considerazione delle diverse realtà locali, sia in termini normativi (diverse modalità di autorizzazione delle pratiche edilizie e di coinvolgimento dei professionisti nei controlli di conformità degli interventi), sia tenendo conto della diversa pericolosità sismica presente nel territorio e della presenza di fattori locali di amplificazione delle azioni sismiche.
Passando ad una illustrazione puntuale delle modifiche all’art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 proposte dalle Regioni, si sottolinea innanzitutto che il comma 1 viene sostanzialmente riprodotto nel suo testo vigente (con la sola eliminazione del riferimento improprio, ivi contenuto, agli atti -“decreti”- con cui viene stabilita la classificazione sismica dei Comuni, atteso che detta classificazione compete alle Regioni, che vi provvedono con atti e procedimenti differenti, in conformità ai propri Statuti e leggi regionali).
Nel comma 1 viene aggiunto poi un secondo periodo che riproduce, senza modifiche, il secondo comma del testo vigente.
Nel nuovo comma 2 viene previsto il conferimento alle Regioni della potestà di individuare forme diversificate di controllo dei progetti di costruzioni nelle zone a media e elevata sismicità, con l’affermazione di un preciso criterio, per il quale: tenendo ferma l’esigenza prioirtaria della tuela dell’incolunità pubblica, nella selezione delle diverse modalità di controllo per le restanti strutture, si dovrà tener conto dell’uso cui l’opera è destinata e della sua complessità strutturale.
Al comma 3 si introducono le nuove misure volte a potenziare le strutture tecniche chiamate a svolgere i controlli, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza. Per assicurare una fonte di finanziamento di questo intervento si introduce, nel medesimo comma, la possibilità per la legge regionale di stabilire l’obbligo della corresponsione di un contributo istruttorio e si prescrive che è possibile provvedere all’assunzione di nuovo personale da dedicare alle attività di controllo previste dall’articolo.
Il nuovo comma 3 sostituisce il precedente (che risulta così abrogato) che prevedeva la possibilità di un ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale, avverso il provvedimento di autorizzazione ovvero nel caso del suo mancato rilascio. Trattandosi di istituto di dubbia legittimità costituzionale e ormai desueto se ne propone il superamento.
Il comma 4 riproduce sostanzionalmente l’attuale disposizione relativa alla direzione dei lavori nelle zone classificate.
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