RICLASSAMENTO DEI NEGOZI
11/01/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio scorso è stato
pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia del territorio 2 gennaio
2007 recante: “Definizione delle modalità tecniche ed operative
per l’accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle
categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per
l’autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari,
destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato,
ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del
catasto.”
Il Provvedimento è stato emanato in riferimento a quanto previsto dall’art 2, comma 42, del decreto-legge n. 262/2006 e stabilisce le modalità tecniche ed operative per l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 40 e 41, che prevedono che gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell’ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione (conseguite attraverso la procedura catastale Docfa), siano censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
La disposizione contenuta nel decreto-legge n. 262/2006, cui si dà attuazione con il provvedimento direttoriale, trae origine dalla constatazione dei notevoli mutamenti intervenuti negli immobili del gruppo “E” dal momento della formazione del catasto.
Le unità immobiliari del gruppo “E”, in considerazione della natura pubblica dei soggetti intestatari e della funzione svolta (si pensi agli aeroporti, stazioni ferroviarie, portuali ed autolinee, fiere etc), nonché della prevalenza del servizio pubblico rispetto al fine di lucro nella conduzione del bene, sono esenti dall’ICI.
Negli ultimi tempi le porzioni immobiliari a destinazione commerciale o altro, ricadenti nelle unità a destinazione particolare, hanno assunto una rilevanza crescente sia per consistenza sia per tipologia.
In particolare, si è assistito alla proliferazione di locali destinati alla rivendita di articoli di consumo (abbigliamento, profumerie, bigiotterie, oreficeria, elettrodomestici, fotografia, ristoranti, galleria d’arte, ecc.), oltre che di generi di prima necessità, che non sono strumentali al pubblico servizio.
Ciò ha finito per determinare ipotesi di evasione/elusione fiscale, in considerazione dell’esenzione dall’ICI sopra richiamata, che a volte può anche assumere la forma di turbativa alla pubblica concorrenza (si veda il caso di due pubblici esercizi che si fronteggiano, uno, per esempio, sito nel complesso della stazione ferroviaria e l’altro in locali ordinari a destinazione commerciale). Nel caso in cui i soggetti titolari dei diritti reali - entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto fiscale (scadenza 3 luglio 2007) - non dichiarino gli immobili o le porzioni di immobili non più classabili nel gruppo “E”, come autonome unità immobiliari nelle categorie di effettiva pertinenza (soggette quindi all’ICI), l’Agenzia del Territorio provvede d’ufficio all’aggiornamento delle posizioni catastali, con addebito degli oneri ai soggetti inadempienti.
Il provvedimento quantifica detti oneri nella stessa misura prevista dalla determinazione del 30 giugno 2005 del Direttore dell’Agenzia del Territorio relativa agli analoghi adempimenti previsti dal comma 336 dell’articolo 1 della Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004).
La norma non si applica agli immobili censiti in E7 (chiese) ed E8 (cimiteri).
Il Provvedimento dell’Agenzia del Territorio contiene anche un allegato in cui vengono approfondite le tematiche tecnico-giuridiche e quelle operative, concernenti le modalità di attribuzione della categoria e l’individuazione di quelle porzioni di unità immobiliare, aventi autonomia funzionale e reddituale, che finora facevano capo ad immobili censibili nel gruppo E (ad esclusione delle E/7 ed E/8).
Nell’allegato viene precisato che il nuovo e diverso indirizzo comporta l'attribuzione, ai nuovi oggetti immobiliari individuati, di specifiche e pertinenti categorie catastali a destinazione diversa da quella particolare e viene, anche, definito il concetto di unità immobiliare urbana (u.i.u.) e sua individuazione nell'ambito di un complesso censito in categoria particolare E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 o E/9.
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Il Provvedimento è stato emanato in riferimento a quanto previsto dall’art 2, comma 42, del decreto-legge n. 262/2006 e stabilisce le modalità tecniche ed operative per l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 40 e 41, che prevedono che gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell’ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione (conseguite attraverso la procedura catastale Docfa), siano censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
La disposizione contenuta nel decreto-legge n. 262/2006, cui si dà attuazione con il provvedimento direttoriale, trae origine dalla constatazione dei notevoli mutamenti intervenuti negli immobili del gruppo “E” dal momento della formazione del catasto.
Le unità immobiliari del gruppo “E”, in considerazione della natura pubblica dei soggetti intestatari e della funzione svolta (si pensi agli aeroporti, stazioni ferroviarie, portuali ed autolinee, fiere etc), nonché della prevalenza del servizio pubblico rispetto al fine di lucro nella conduzione del bene, sono esenti dall’ICI.
Negli ultimi tempi le porzioni immobiliari a destinazione commerciale o altro, ricadenti nelle unità a destinazione particolare, hanno assunto una rilevanza crescente sia per consistenza sia per tipologia.
In particolare, si è assistito alla proliferazione di locali destinati alla rivendita di articoli di consumo (abbigliamento, profumerie, bigiotterie, oreficeria, elettrodomestici, fotografia, ristoranti, galleria d’arte, ecc.), oltre che di generi di prima necessità, che non sono strumentali al pubblico servizio.
Ciò ha finito per determinare ipotesi di evasione/elusione fiscale, in considerazione dell’esenzione dall’ICI sopra richiamata, che a volte può anche assumere la forma di turbativa alla pubblica concorrenza (si veda il caso di due pubblici esercizi che si fronteggiano, uno, per esempio, sito nel complesso della stazione ferroviaria e l’altro in locali ordinari a destinazione commerciale). Nel caso in cui i soggetti titolari dei diritti reali - entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto fiscale (scadenza 3 luglio 2007) - non dichiarino gli immobili o le porzioni di immobili non più classabili nel gruppo “E”, come autonome unità immobiliari nelle categorie di effettiva pertinenza (soggette quindi all’ICI), l’Agenzia del Territorio provvede d’ufficio all’aggiornamento delle posizioni catastali, con addebito degli oneri ai soggetti inadempienti.
Il provvedimento quantifica detti oneri nella stessa misura prevista dalla determinazione del 30 giugno 2005 del Direttore dell’Agenzia del Territorio relativa agli analoghi adempimenti previsti dal comma 336 dell’articolo 1 della Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004).
La norma non si applica agli immobili censiti in E7 (chiese) ed E8 (cimiteri).
Il Provvedimento dell’Agenzia del Territorio contiene anche un allegato in cui vengono approfondite le tematiche tecnico-giuridiche e quelle operative, concernenti le modalità di attribuzione della categoria e l’individuazione di quelle porzioni di unità immobiliare, aventi autonomia funzionale e reddituale, che finora facevano capo ad immobili censibili nel gruppo E (ad esclusione delle E/7 ed E/8).
Nell’allegato viene precisato che il nuovo e diverso indirizzo comporta l'attribuzione, ai nuovi oggetti immobiliari individuati, di specifiche e pertinenti categorie catastali a destinazione diversa da quella particolare e viene, anche, definito il concetto di unità immobiliare urbana (u.i.u.) e sua individuazione nell'ambito di un complesso censito in categoria particolare E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 o E/9.
A cura di Paolo
Oreto
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