RIDUZIONE CONTRIBUTIVA CON SCONTO DELL’11,50%
20/04/2006
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 il
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 1
febbraio 2006 recante "Modalità di contribuzione nel settore
dell’edilizia. Misura dell’11,50 per cento della riduzione
contributiva prevista dall’articolo 29, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma
18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
per l’anno 2005".
Lo sconto nella misura dell’11,5% si applica ai contributi dovuti in favore degli operai del settore edile.
La riduzione grava sull’ammontare, a favore delle aziende, delle contribuzioni previdenziali per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore a settimana ed è subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di retribuzione imponibile.
© Riproduzione riservata
Lo sconto nella misura dell’11,5% si applica ai contributi dovuti in favore degli operai del settore edile.
La riduzione grava sull’ammontare, a favore delle aziende, delle contribuzioni previdenziali per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore a settimana ed è subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di retribuzione imponibile.
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