RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE
22/05/2007
L’Inps con la Circolare numero 87 del 17-5-2007 recepisce le novità
introdotte dalla Legge Bersani e disciplina le modalità di
riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’ Art.
29 del D.L. 23.6.1995, n.244, convertito nella legge 8.8.1995,
n.341 e successive modificazioni.
ll beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Si osserva che l’agevolazione:
Le aziende edili ai fini della fruizione dell’agevolazione devono rispondere ad alcuni requisiti necessari quali:
A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio. Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.
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ll beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Si osserva che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2006, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2005;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n.389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Le aziende edili ai fini della fruizione dell’agevolazione devono rispondere ad alcuni requisiti necessari quali:
- possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio. Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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