RIDUZIONE INAIL

28/03/2006

In seguito ad una richiesta dell’Ance relativa ad ottenere chiarimenti sulla riduzione Inail per le imprese edili ed, in particolare, sull’ambito di applicazione del beneficio della riduzione dell’11,50% previsto dall’art. 29 della legge 341 del 1995, l’Inail, con nota del 14 marzo, prot. n. 766/06, trasmessa a tutte le strutture territoriali dell’istituto, ha effettuato le precisazioni qui di seguito riportate.

Secondo quanto disposto dall’art. 29 della citata legge n. 341/1995 possono beneficiare dello riduzione dell’11,50% - ferma restando la prevista iscrizione alla Cassa Edile di cui al comma 3 del medesimo art. 29 - i datori di lavoro che esercitano le attività edili individuate dai codici Istat 1991, dal 45.1 al 45.45.2.

Visto che la voce di tariffa 7110 è correlata ai codici Istat 45.12 (trivellazioni e perforazioni) e 45.45 (altri lavori speciali di costruzione), le aziende edili, la cui attività è classificata in tale voce, possono avvalersi della riduzione dell’11,50% dei premi Inail.

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Nota Inail .rtf

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