RIFORMA PROJECT FINANCING
21/09/2009

Mentre l’Unità tecnica Finanza di Progetto (Presidenza del
Consiglio dei Ministri), unitamente all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture,
ha pubblicato un nuovo strumento che le Pubbliche Amministrazioni
possono utilizzare per valutare la convenienza degli appalti svolti
in partenariato pubblico privato e che si chiama Public Sector
Comparator (PSC), inizia il suo iter in Senato un disegno di
legge, consultabile in allegato, contenente una riforma
organica della procedura di finanza di progetto.
Per quanto concerne il Public Sector Comparator, lo stesso contiene un metodo mutuato dalla esperienza anglosassone per determinare se la scelta di eseguire un’opera attraverso il partenariato pubblico-privato (PPP), rispetto ad un’alternativa interamente pubblica, sia in grado di creare il value for money, ovvero la capacità da parte di una pubblica amministrazione di orientare la propria spesa verso le soluzioni più efficaci ed efficienti.
Il disegno di legge, presentato, invece in Senato dai Senatori Martinat e Pontone, intende semplificare le norme, rendere più agevoli le procedure e più certi i tempi e consta dei seguenti 12 articoli:
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Per quanto concerne il Public Sector Comparator, lo stesso contiene un metodo mutuato dalla esperienza anglosassone per determinare se la scelta di eseguire un’opera attraverso il partenariato pubblico-privato (PPP), rispetto ad un’alternativa interamente pubblica, sia in grado di creare il value for money, ovvero la capacità da parte di una pubblica amministrazione di orientare la propria spesa verso le soluzioni più efficaci ed efficienti.
Il disegno di legge, presentato, invece in Senato dai Senatori Martinat e Pontone, intende semplificare le norme, rendere più agevoli le procedure e più certi i tempi e consta dei seguenti 12 articoli:
- Art. 1 - Finalità e definizioni
- Art. 2 - Programmazione
- Art. 3 - Presentazione della proposta
- Art. 4 - Esame della proposta da parte del soggetto aggiudicatore
- Art. 5 - Procedura concorsuale
- Art. 6 - Contenzioso
- Art. 7 - Ulteriori disposizioni applicabili ai contratti di concessione ed agli altri contratti di PPP
- Art. 8 - Ambtito di applicazione
- Art. 9 - Cessione dei crediti in garanzia
- Art. 10 - Privilegio generale
- Art. 11 - Capitale sociale delle società di progetto
- Art. 12 - Efficacia delle norme
- impone con maggiore incisività l'obbligo di pubblicità per tutti i programmi di opere pubbliche; consente, in assenza di programmazione pubblica, di presentare proposte per l'adempimento di obblighi di legge (es. smaltimento di rifiuti);
- introduce il contratto di partenariato pubblico privato (PPP), in sostanza una concessione dove il privato riceve, come corrispettivo, un canone di disponibilità assicurato dal committente (e non il diritto di gestire l'opera ed incassare tariffe);
- prevede un indennizzo per le spese sostenute dal promotore in caso di mancata valutazione della proposta in tempo predeterminato;
- introduce misure di semplificazione per semplificare la procedura concorsuale (con possibilità per il promotore di ovviare all'inerzia del committente pubblicando a sue spese l'avviso) e per agevolare il pagamento del prezzo di concessione consentendo la cessione o la delegazione di pagamento di tariffe ed introiti tributari per l'opera realizzata.
A cura di Paolo
Oreto
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