RINVIATA AL 16 AGOSTO LA COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

19/05/2009

Rinviata al 16 agosto 2009 la comunicazione all'INAIL del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) resa obbligatoria dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del DLgs 81/2008 e per la cui violazione la sanzione è prevista nella misura di 500 euro.
Con questa nota, per far fronte all'evoluzione normativa che sta intervenendo per modificare il testo unico sicurezza lavoro, l'INAIL ha informato che l'obbligo di comunicare il nominativo del RLS entro il 31 marzo di ogni anno, potrà essere effettuato per quest'anno entro il 16 agosto e non più entro il 16 maggio, come affermato nella precedente circolare del 12 marzo 2009, n. 11. Ricordiamo che la comunicazione all'INAIL ha cadenza annuale e deve essere effettuata per ogni singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione.

Ricordiamo, inoltre, che con la circolare n. 11/2009 l'INAIL ha comunicato le istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo dell'applicazione informatica messa a punto dall'INAIL per la dichiarazione dell'RLS, dividendo per:
  • Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL
  • Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL
  • Consulenti del lavoro
Per i suddetti punti, dopo aver effettuato l'operazione di registrazione e aver ottenuto, quindi, il Codice Cliente, si potrà selezionare l'applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione secondo le seguenti modalità che seguono:
  • Unità produttiva
  • Progressivo unità produttiva
  • Denominazione
  • Indirizzo
  • Comune
  • Provincia
  • CAP
  • Dati anagrafici rappresentanti per la sicurezza
  • Codice fiscale
  • Cognome
  • Nome
  • Data inizio incarico (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)
Nel caso di più unità produttive, la procedura consente l'attivazione di più maschere e conseguentemente i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui opera. Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio dei dati, la procedura registra in archivio i dati comunicati rilasciando all'utente la ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Nel caso di modifica dei dati inseriti dopo aver già inviato la comunicazione, è possibile utilizzare l'apposita funzione Modifica che prevede che l'operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente e, quindi, per produrre effetti di modifica la richiesta dovrà essere riproposta.

Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione dell'RLS tramite fax (800 657 657) utilizzando l'apposito modello predisposto dall'INAIL.

A cura di Ilenia Cicirello


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